ART. 8.
         (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
             di violazioni di disposizioni comunitarie).
    1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione delle norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti,  e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle
Comunita'  europee  attuate  in via regolamentare o amministrativa ai
sensi  della  legge  22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio
1996,  n.  52,  nonche'  della  presente legge e per le violazioni di
regolamenti  comunitari  vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
    2.  La  delega  e'  esercitata con decreti legislativi adottati a
norma  dell'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su
proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, o del Ministro
competente  per  il  coordinamento delle politiche comunitarie, e del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti
per  materia;  i  decreti  legislativi  si informeranno ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
 
          Note all'art. 8:
            - Per quanto concerne la legge 22 febbraio 1994, n.  146,
          ved. note all'art. 1.
            -  Per  quanto  concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52,
          ved. note all'art. 1.
            - Per quanto concerne la legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          ved. note all'art. 1.