ART. 9. (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonche' per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario. 2. La delega e' esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.
Nota all'art. 9: - Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, e' pubblicato in G.U.C.E. L 84 del 5 maggio 1993.