ART. 9.
     (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
                   (CEE) n. 793/93 del Consiglio).
    1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni che
prevedono  il  rinnovo  degli  obblighi  di  comunicazione  di dati e
informazioni  per  i  quali  sono  scaduti  i  termini  previsti  dal
regolamento  (CEE)  n.  793/93  del  Consiglio  e che disciplinano le
sanzioni  per  i  relativi  inadempimenti,  nonche'  per le ulteriori
ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.
    2. La delega e' esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.
 
          Nota all'art. 9:
            -  Il  regolamento  (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23
          marzo 1993, relativo alla valutazione e  al  controllo  dei
          rischi  presentati  dalle sostanze esistenti, e' pubblicato
          in G.U.C.E. L 84 del 5 maggio 1993.