Art. 2.
  1.  La riduzione  del  numero delle  sezioni  deve comportare,  per
ciascun comune, un numero medio di elettori per sezione non inferiore
a:
  a) 750 elettori nei comuni da 2.001 a 40.000 abitanti;
  b) 825 elettori nei comuni da 40.001 a 500.000 abitanti;
  c) 900 elettori nei comuni con piu' di 500.001 abitanti.
  2. Salvo che particolari, comprovate  condizioni di lontananza o di
viabilita'  rendano difficile  l'esercizio del  diritto di  voto, nei
comuni con  popolazione inferiore  a 1.200 abitanti  viene costituita
una sola sezione, mentre nei comuni  con popolazione da 1.201 a 2.000
abitanti il corpo elettorale e' ripartito in due sezioni.