Art. 2. 1. La riduzione del numero delle sezioni deve comportare, per ciascun comune, un numero medio di elettori per sezione non inferiore a: a) 750 elettori nei comuni da 2.001 a 40.000 abitanti; b) 825 elettori nei comuni da 40.001 a 500.000 abitanti; c) 900 elettori nei comuni con piu' di 500.001 abitanti. 2. Salvo che particolari, comprovate condizioni di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto di voto, nei comuni con popolazione inferiore a 1.200 abitanti viene costituita una sola sezione, mentre nei comuni con popolazione da 1.201 a 2.000 abitanti il corpo elettorale e' ripartito in due sezioni.