Art. 3.
  1. La riduzione  del numero delle sezioni  dovra' essere conseguita
preferibilmente  con l'accorpamento  delle sezioni  gia' ubicate  nel
medesimo fabbricato.
  2. Qualora  vi siano due  sezioni ubicate nel  medesimo fabbricato,
aventi complessivamente  non piu'  di 1.200  elettori, si  provvede a
costituire un'unica sezione.
  3. Qualora nel  medesimo fabbricato siano gia' ubicate  piu' di due
sezioni, queste sono  accorpate in modo tale da  assegnare a ciascuna
sezione, mediamente, circa 1.000  elettori, salvo quanto previsto dai
commi 1 e 2 dell'articolo 4.