Art. 3. 1. La riduzione del numero delle sezioni dovra' essere conseguita preferibilmente con l'accorpamento delle sezioni gia' ubicate nel medesimo fabbricato. 2. Qualora vi siano due sezioni ubicate nel medesimo fabbricato, aventi complessivamente non piu' di 1.200 elettori, si provvede a costituire un'unica sezione. 3. Qualora nel medesimo fabbricato siano gia' ubicate piu' di due sezioni, queste sono accorpate in modo tale da assegnare a ciascuna sezione, mediamente, circa 1.000 elettori, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4.