Art. 4.
  1. Le sezioni aventi sede  in zone di notevole densita' demografica
e sufficiente viabilita', hanno, di regola, un numero di elettori per
sezione non inferiore a 1.000.
  2. Puo' derogarsi  al limite massimo di 1.200  elettori per sezione
nei quartieri a  maggiore densita' abitativa dei  comuni capoluogo di
provincia, nonche' in  tutti i casi in cui, in  relazione ad esigenze
locali,  lo si  ritenga necessario  od  opportuno, anche  al fine  di
ottenere la  riduzione numerica  delle sezioni prevista  dal presente
decreto.
  3. Il  numero di iscritti  in una  sezione puo' essere  inferiore a
500,  oltre che  nei  comuni aventi  meno di  500  elettori, in  casi
eccezionali di  comprovate difficolta' nell'esercizio del  diritto di
voto dovute a notevole distanza tra abitazioni e seggi od in presenza
di viabilita' assolutamente inadeguata.