Art. 4. 1. Le sezioni aventi sede in zone di notevole densita' demografica e sufficiente viabilita', hanno, di regola, un numero di elettori per sezione non inferiore a 1.000. 2. Puo' derogarsi al limite massimo di 1.200 elettori per sezione nei quartieri a maggiore densita' abitativa dei comuni capoluogo di provincia, nonche' in tutti i casi in cui, in relazione ad esigenze locali, lo si ritenga necessario od opportuno, anche al fine di ottenere la riduzione numerica delle sezioni prevista dal presente decreto. 3. Il numero di iscritti in una sezione puo' essere inferiore a 500, oltre che nei comuni aventi meno di 500 elettori, in casi eccezionali di comprovate difficolta' nell'esercizio del diritto di voto dovute a notevole distanza tra abitazioni e seggi od in presenza di viabilita' assolutamente inadeguata.