Art. 5. 1. La delimitazione territoriale di ciascuna sezione deve essere ricompresa interamente nell'ambito di un unico collegio uninominale, rispettivamente, per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del consiglio provinciale, nonche' di un'unica circoscrizione di decentramento comunale. 2. In applicazione dell'articolo 17, comma 50, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rideterminare il numero delle sezioni, dovra' prevedersi la loro localizzazione, nella misura massima possibile, in edifici non scolastici.
Nota all'art. 5: - Si riporta il comma 50 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici".