Art. 5.
  1. La  delimitazione territoriale  di ciascuna sezione  deve essere
ricompresa interamente nell'ambito di  un unico collegio uninominale,
rispettivamente, per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato
della  Repubblica, del  consiglio  provinciale,  nonche' di  un'unica
circoscrizione di decentramento comunale.
  2.  In applicazione  dell'articolo  17, comma  50,  della legge  15
maggio  1997, n.  127,  nel rideterminare  il  numero delle  sezioni,
dovra'  prevedersi  la  loro  localizzazione,  nella  misura  massima
possibile, in edifici non scolastici.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Si  riporta   il comma 50 dell'art. 17 della  legge 15
          maggio 1997, n.    127    (Misure     urgenti   per      lo
          snellimento         dell'attivita'   amministrativa  e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
            "50.   I comuni    possono    rideterminare    attraverso
          accorpamenti    il numero   e   la   localizzazione   delle
          sezioni  elettorali,  e  possono prevederne l'ubicazione in
          edifici pubblici anche non scolastici".