Art. 6.
  1. Sulla base delle proposte  di cui all'articolo 1, le commissioni
elettorali  comunali,  entro  il  10 ottobre  1998,  provvedono  alla
deliberazione  prevista dall'articolo  35  del testo  unico 20  marzo
1967, n.  223, ed  a tutti gli  ulteriori adempimenti  previsti dalla
legge per la revisione semestrale delle liste elettorali.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Si riporta l'art. 35  del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 marzo 1967,  n. 223 (Approvazione  del  testo
          unico    delle  leggi  per  la  disciplina  dell'elettorato
          attivo e  per  la  tenuta    e  la  revisione  delle  liste
          elettorali):
            "Art.  35.  -  Entro  il  10  aprile   e il 10 ottobre di
          ciascun anno, la commissione  elettorale    comunale,  dopo
          aver  compiuto    gli adempimenti di   cui   all'art.   16,
          provvede, con   un'unica   deliberazione,   alla  revisione
          della ripartizione del  comune in sezioni elettorali, della
          circoscrizione  delle sezioni   e del luogo di riunione  di
          ciascuna di esse e dell'assegnazione  degli  iscritti  alle
          singole  sezioni,  nonche' alla  revisione delle  liste per
          le sezioni  gia' esistenti   ed alla  compilazione    delle
          liste  delle  persone iscritte  per  ogni  nuova sezione".