Art. 6. 1. Sulla base delle proposte di cui all'articolo 1, le commissioni elettorali comunali, entro il 10 ottobre 1998, provvedono alla deliberazione prevista dall'articolo 35 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, ed a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge per la revisione semestrale delle liste elettorali.
Nota all'art. 6: - Si riporta l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali): "Art. 35. - Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonche' alla revisione delle liste per le sezioni gia' esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione".