Art. 7.
  1. Qualora le  commissioni elettorali circondariali, nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 40  del testo unico 20 marzo 1967,
n. 223, accertino la non conformita'  alla legge 27 dicembre 1997, n.
449, ed  al presente  decreto delle  deliberazioni adottate  ai sensi
dell'articolo  6,  rinviano  gli  atti  alle  commissioni  elettorali
comunali  affinche'  provvedano, secondo  le  procedure  di cui  agli
articoli  precedenti, ad  effettuare  la riduzione  del numero  delle
sezioni  in  occasione   della  revisione  semestrale  immediatamente
successiva.
  2. Nel caso  previsto al comma 1, restano ferme  le disposizioni di
cui agli  articoli 29  e 30 del  testo unico 20  marzo 1967,  n. 223,
relative alle variazioni  da apportarsi alle liste  elettorali con la
revisione semestrale in corso.
 
           Note all'art. 7:
            -  Si riporta l'art. 40  del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 marzo 1967,  n. 223 (Approvazione  del  testo
          unico    delle  leggi  per  la  disciplina  dell'elettorato
          attivo e  per  la  tenuta    e  la  revisione  delle  liste
          elettorali):
            "Art.  40.   - Entro  il 10  giugno e il  10 dicembre  la
          commissione circondariale decide sui  reclami,  approva  le
          nuove  liste  di  sezione e le  variazioni a  quelle  delle
          sezioni   preesistenti,  tenendo    conto  delle  decisioni
          adottate  ai  sensi  dell'art.  29,  e  autentica le liste,
          attestando in calce  a ciascuna di esse il  numero    degli
          iscritti  che vi sono  compresi, dopo  aver riportato sopra
          i  due    esemplari  delle  liste  relative  alle   sezioni
          preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni gia'
          approvate.
            Il  presidente vidima ciascun foglio con la propria firma
          e il bollo della commissione.
            I  due   esemplari  delle  liste  di    sezione   restano
          depositati   nell'ufficio   della   commissione  elettorale
          circondariale.
            Le  decisioni  della   commissione   circondariale   sono
          comunicate,  entro  lo  stesso  termine  di cui sopra, alla
          commissione comunale che apporta all'altro esemplare  delle
          liste le conseguenti variazioni.
            Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione, il sindaco
          notifica agli interessati le  decisioni  della  commissione
          sui reclami proposti.
            La    commissione  circondariale,   qualora   accerti, di
          ufficio o  su denunzia   degli   interessati,   l'esistenza
          di  errori  materiali  di scritturazione  od  omissioni  di
          nomi   di   cittadini  regolarmente iscritti  nelle   liste
          generali,    puo'  apportare    le   occorrenti  variazioni
          alle  liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a
          quello  delle  elezioni, dandone   immediata   notizia   al
          sindaco    che provvede   ad informarne   tempestivamente i
          presidenti delle  singole sezioni".
            -  Si   trascrive il   testo degli  articoli 29 e  30 del
          decreto del Presidente della Repubblica  20 marzo 1967,  n.
          223  (Approvazione  del  testo unico   delle leggi per   la
          disciplina dell'elettorato   attivo e per la  tenuta  e  la
          revisione delle liste elettorali):
             "Art. 29. - La commissione elettorale circondariale:
            1)    esamina le  operazioni  compiute dalla  commissione
          comunale  e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
            2)  cancella dagli  elenchi  formati dalla    commissione
          comunale    i cittadini  indebitamente    proposti  per  la
          iscrizione   o  per  la cancellazione, anche quando non  vi
          sia reclamo;
            3)  decide  sulle domande d'iscrizione o di cancellazione
          che possono esserle pervenute direttamente.
            La commissione, prima  di  iscrivere,  su  domanda  o  di
          ufficio,   coloro  che  da  nuovi  documenti  risultino  in
          possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il
          certificato del casellario giudiziale.
            La  commissione  si  raduna  entro     i  cinque   giorni
          successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.
            I   ricorsi   presentati,  a  termini  dell'ultimo  comma
          dell'art. 20, dai cittadini   residenti  all'estero    sono
          decisi    dalla  commissione elettorale circondariale nella
          prima  riunione dopo la loro ricezione e    le  conseguenti
          eventuali     variazioni  alle    liste  elettorali    sono
          effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art.
          32".
            "Art. 30.  - Entro il  10 giugno e  il 10 dicembre,    la
          commissione   elettorale     circondariale    deve    avere
          provveduto    alla    approvazione  degli  elenchi  e  alle
          relative  variazioni  da  effettuare  sull'esemplare  delle
          liste generali  depositate presso  la commissione   stessa.
          Nei  medesimi    termini    gli  elenchi    devono   essere
          restituiti al  comune insieme  con  tutti i  documenti.  Il
          segretario comunale  ne  invia immediatamente  ricevuta  al
          presidente della commissione.
            Nei  dieci  giorni  successivi  la commissione elettorale
          comunale, con l'assistenza del   segretario, apporta,    in
          conformita'     degli  elenchi  approvati,  le  conseguenti
          variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi
          nell'elenco dei nuovi iscritti ed   eliminando  i  nomi  di
          quelli compresi nell'elenco dei cancellati.
            Delle  rettificazioni    eseguite viene   redatto verbale
          che, firmato  dal      presidente    della      commissione
          elettorale        comunale     e       dal  segretario,  e'
          immediatamente trasmesso al prefetto,  al procuratore della
          Repubblica presso il tribunale   competente per  territorio
          ed    al    presidente    della    commissione   elettorale
          circondariale.
            Entro lo stesso termine  di  cui  al  secondo  comma,  le
          decisioni  della  commissione    elettorale   circondariale
          sono,  a  cura  del  sindaco, notificate, con le  modalita'
          di   cui   all'ultimo  comma  dell'art.  19,  ai  cittadini
          cancellati dalle  liste o  la  cui domanda  o proposta   di
          iscrizione non sia stata accolta.
            Le   liste     rettificate,  insieme    con  gli  elenchi
          approvati, debbono  rimanere  depositate  nella  segreteria
          comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31
          dicembre,   ed  ogni  cittadino  ha  diritto  di  prenderne
          visione. Dell'avvenuto  deposito il  sindaco da'   pubblico
          avviso.
            Tale  pubblicazione    tiene luogo di notificazione   nei
          confronti  dei  cittadini  iscritti     dalla   commissione
          elettorale  circondariale nelle liste elettorali".