Art. 7. 1. Qualora le commissioni elettorali circondariali, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 40 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, accertino la non conformita' alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al presente decreto delle deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, rinviano gli atti alle commissioni elettorali comunali affinche' provvedano, secondo le procedure di cui agli articoli precedenti, ad effettuare la riduzione del numero delle sezioni in occasione della revisione semestrale immediatamente successiva. 2. Nel caso previsto al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, relative alle variazioni da apportarsi alle liste elettorali con la revisione semestrale in corso.
Note all'art. 7: - Si riporta l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali): "Art. 40. - Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la commissione circondariale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 29, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni gia' approvate. Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della commissione. I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della commissione elettorale circondariale. Le decisioni della commissione circondariale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla commissione comunale che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della commissione sui reclami proposti. La commissione circondariale, qualora accerti, di ufficio o su denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, puo' apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni". - Si trascrive il testo degli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali): "Art. 29. - La commissione elettorale circondariale: 1) esamina le operazioni compiute dalla commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse; 2) cancella dagli elenchi formati dalla commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; 3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente. La commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. La commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla commissione elettorale circondariale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 32". "Art. 30. - Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la commissione elettorale circondariale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi e alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione. Nei dieci giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, e' immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale circondariale. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della commissione elettorale circondariale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta. Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso. Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla commissione elettorale circondariale nelle liste elettorali".