Art. 8. 1. Successivamente alla riduzione del numero delle sezioni elettorali prevista dal presente decreto, il conseguente adeguamento degli iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, si attua provvedendo alla sostituzione delle persone cancellate solo quando l'albo stesso conterra' un numero di elettori inferiore a quello prescritto dalla suddetta legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 aprile 1998 Il Ministro: Napolitano Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1998 Registro n. 1 Interno, foglio n. 203
Nota all'art. 8: - Si riporta l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale): "Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica e' istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune. 2. La inclusione nel predetto albo e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere elettore del comune; b) non aver superato il settantesimo anno di eta'; c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo".