Art. 8.
  1.  Successivamente   alla  riduzione  del  numero   delle  sezioni
elettorali prevista dal presente  decreto, il conseguente adeguamento
degli  iscritti   nell'albo  delle  persone  idonee   all'ufficio  di
scrutatore, di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, si
attua  provvedendo alla  sostituzione delle  persone cancellate  solo
quando  l'albo stesso  conterra' un  numero di  elettori inferiore  a
quello prescritto dalla suddetta legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 2 aprile 1998
                                              Il Ministro: Napolitano
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1998
  Registro n. 1 Interno, foglio n. 203
 
           Nota all'art. 8:
            -  Si riporta  l'art. 1 della legge  8 marzo 1989, n.  95
          (Norme per l'istituzione  dell'albo  e per   il   sorteggio
          delle  persone  idonee all'ufficio di  scrutatore di seggio
          elettorale   e modifica dell'art.   53  del    testo  unico
          delle  leggi    per la   composizione e   la elezione degli
          organi   delle amministrazioni   comunali, approvato    con
          decreto del Presidente della  Repubblica 16 maggio 1960, n.
          570),  cosi'  come modificato  dall'art. 3  della legge  21
          marzo 1990,  n. 53  (Misure urgenti  atte    a    garantire
          maggiore  efficienza   al  procedimento elettorale):
            "Art.  1.  -    1.  In  ogni comune della Repubblica   e'
          istituito, entro centoventi  giorni dalla  data di  entrata
          in  vigore della  presente legge,   l'albo   delle  persone
          idonee   all'ufficio   di scrutatore  di seggio elettorale,
          comprendente  un  numero  di   nominativi   quattro   volte
          superiore  al  numero complessivo di scrutatori da nominare
          nel comune.
            2. La inclusione  nel predetto albo e'  subordinata    al
          possesso dei seguenti requisiti:
            a) essere elettore del comune;
            b) non aver superato il settantesimo anno di eta';
            c)    essere in   possesso almeno   del titolo  di studio
          della scuola dell'obbligo".