Art. 3. O g g e t t o 1. L'agevolazione consiste nella detrazione dal prezzo di vendita o dal prezzo dell'installazione di una somma, pari al contributo come stabilito dall'articolo 2, che il costruttore o l'importatore dell'autoveicolo ovvero l'installatore dell'impianto a gas metano o GPL riconosce al soggetto che acquista un autoveicolo nuovo ovvero al soggetto che fa installare l'impianto a gas metano o a GPL. 2. Per autoveicolo si intende una autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Il contributo per l'installazione di un impianto di alimentazione a gas metano o GPL puo' essere corrisposto anche per un autoveicolo il cui proprietario abbia gia' fruito delle incentivazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30, nonche' all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito in legge 25 novembre 1997, n. 403.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): "Art. 54. - (Omissis); a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) (omissis); c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;". - Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997): "Art. 29 (Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati). - 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e' riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1300 centimetri cubici e fino a lire duemilioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente. 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. 3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi. 5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico; d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b). 5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, immatricolati in data anteriore al 1 gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalita' e' presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalita' deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto. 6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. 7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il predetto importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. 8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7". - L'art 1, comma 1, del citato decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, e' il seguente: "Art. 1. - Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1 ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto art. 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo purche' risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1 febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo e' commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono: a) fino a lire unmilione per consumi compresi tra 7 e 9 litri; b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri".