Art. 3.
                            O g g e t t o
  1. L'agevolazione consiste nella detrazione dal prezzo di vendita o
dal prezzo dell'installazione  di una somma, pari  al contributo come
stabilito  dall'articolo  2,  che   il  costruttore  o  l'importatore
dell'autoveicolo ovvero  l'installatore dell'impianto a gas  metano o
GPL riconosce al soggetto che acquista un autoveicolo nuovo ovvero al
soggetto che fa installare l'impianto a gas metano o a GPL.
  2. Per autoveicolo si intende  una autovettura o un autoveicolo per
trasporto promiscuo,  di cui all'articolo  54, comma 1, lettere  a) e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3.   Il  contributo   per   l'installazione  di   un  impianto   di
alimentazione a gas metano o GPL puo' essere corrisposto anche per un
autoveicolo   il   cui   proprietario   abbia   gia'   fruito   delle
incentivazioni di  cui all'articolo 29 del  decreto-legge 31 dicembre
1996, n.  669, convertito,  con modificazioni,  in legge  28 febbraio
1997, n.  30, nonche' all'articolo  1, comma 1, del  decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito in legge 25 novembre 1997, n. 403.
 
           Nota all'art. 3:
            - Si riporta il  testo dell'art. 54, comma 1, lettere  a)
          e  c),  del decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285
          (Nuovo  codice  della strada):
            "Art. 54. - (Omissis);
            a) autovetture:   veicoli  destinati  al  trasporto    di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
            b) (omissis);
            c) autoveicoli  per trasporto  promiscuo: veicoli  aventi
          una  massa  complessiva   a pieno  carico non  superiore  a
          3,5  t  o 4,5  t se   a trazione elettrica  o  a  batteria,
          destinati  al  trasporto  di persone e di cose e  capaci di
          contenere al  massimo  nove    posti  compreso  quello  del
          conducente;".
            -  Si    riporta  il    testo  vigente dell'art.   29 del
          decreto-legge 31 dicembre 1996,  n. 669,   convertito,  con
          modificazioni,  in    legge  28  febbraio    1997,  n.   30
          (Disposizioni  urgenti in  materia tributaria,  finanziaria
          e  contabile   a   completamento della  manovra di  finanza
          pubblica per l'anno 1997):
            "Art. 29  (Contributo    per  l'acquisto  di  autoveicoli
          nuovi  a fronte della rottamazione di analoghi beni usati).
          - 1. Alle persone fisiche che acquistano in  Italia,  anche
          in  locazione  finanziaria, un veicolo nuovo di  fabbrica e
          che  consegnano  per     la  rottamazione      un   veicolo
          immatricolato  in data   anteriore al 1 gennaio 1987 o  che
          nel periodo di  vigenza  dell'agevolazione superi  i  dieci
          anni dalla  data  di immatricolazione e'   riconosciuto  un
          contributo  statale  fino   a lire unmilionecinquecentomila
          per i  veicoli   di cilindrata   fino a    1300  centimetri
          cubici   e   fino  a  lire  duemilioni  per  i  veicoli  di
          cilindrata   superiore, sempre   che   sia praticato    dal
          venditore    uno  sconto    almeno pari   alla   misura del
          contributo.  Il contributo  e' corrisposto   dal  venditore
          mediante compensazione  con il  prezzo di acquisto.
            2.   Il contributo  spetta  per  gli acquisti  effettuati
          tra il  7 gennaio  1997   e il   30   settembre   1997    e
          risultanti    da    contratto stipulato   dal venditore   e
          dall'acquirente  nello stesso  periodo, a condizione   che:
          a)    il  veicolo    acquistato sia   un'autovettura o   un
          autoveicolo per  trasporto promiscuo,  di cui  all'art. 54,
          comma 1, lettere a) e  c),  del  decreto    legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, non immatricolato  in  precedenza;  b)
          il    veicolo    consegnato    per    la rottamazione   sia
          un'autovettura   o    un    autoveicolo    per    trasporto
          promiscuo,  di  cui all'art. 54, comma  1, lettere a) e c),
          del decreto legislativo 30  aprile 1992,   n. 285,   e  che
          sia intestato,  da data anteriore al  30 giugno 1996,  allo
          stesso  soggetto    intestatario del veicolo nuovo o ad uno
          dei familiari conviventi alla data di acquisto del  veicolo
          nuovo,  ovvero,  in caso  di   locazione finanziaria    del
          veicolo    nuovo,    che    sia   intestato   al   soggetto
          utilizzatore  del suddetto  veicolo o  a uno  dei  predetti
          familiari;  c)    nell'atto di acquisto sia   espressamente
          dichiarato  che il veicolo   consegnato e'  destinato  alla
          rottamazione    e  siano  indicate le   misure dello sconto
          praticato  e  del  contributo  statale  di  cui  al   comma
          precedente.
            3.  Entro  quindici  giorni  dalla   data di consegna del
          veicolo nuovo, il  venditore ha  l'obbligo  di   consegnare
          il    veicolo   usato ad   un demolitore  e  di  provvedere
          direttamente   o   tramite   delega   alla  richiesta    di
          cancellazione    per demolizione   al   pubblico   registro
          automobilistico.
            3-bis.  I veicoli   usati, di   cui al   comma  3,    non
          possono    essere rimessi in circolazione e vanno avviati o
          alle  case   costruttrici   o   ai   centri   appositamente
          autorizzati,  anche  convenzionati  con   le stesse al fine
          della messa in  sicurezza, della demolizione, del  recupero
          di materiali e della rottamazione.
            4.   Le   imprese   costruttrici   o   importatrici   del
          veicolo   nuovo rimborsano  al    venditore  l'importo  del
          contributo    e  recuperano detto importo quale  credito di
          imposta per  il versamento  delle ritenute dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche  operate  in  qualita'  di
          sostituto  d'imposta   sui redditi   da lavoro  dipendente,
          dell'imposta  sul     reddito  delle     persone   fisiche,
          dell'imposta   sul     reddito  delle  persone  giuridiche,
          dell'imposta locale  sui redditi  e dell'imposta sul valore
          aggiunto,  dovute anche in acconto per  l'esercizio in  cui
          viene  richiesto  al  pubblico    registro  automobilistico
          l'originale  del  certificato  di  proprieta'   e   per   i
          successivi.
            5.  Fino  al    31 dicembre del quinto anno successivo  a
          quello in cui e'  stata emessa  la fattura  di vendita,  le
          imprese    costruttrici  o  importatrici  conservano     la
          seguente documentazione, che  deve essere ad essi trasmessa
          dal venditore:
            a)   copia  della  fattura  di  vendita  e  dell'atto  di
          acquisto;
            b) copia  del libretto e della  carta di  circolazione  e
          del  foglio  complementare o del  certificato di proprieta'
          del   veicolo  usato;  in  caso  di  loro  mancanza,  copia
          dell'estratto cronologico;
            c)  copia  della domanda di cancellazione per demolizione
          del veicolo usato   e   originale    del    certificato  di
          proprieta'       rilasciato       dal   pubblico   registro
          automobilistico;
            d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto
          dal comma 2, lettera b).
            5-bis.   Fuori  dell'ipotesi   disciplinata   dal   comma
          3,        per  l'annotazione   nel   pubblico      registro
          automobilistico  della  cessazione  dalla  circolazione dei
          veicoli di cui all'art. 54,  comma 1, lettere a) e c),  del
          decreto legislativo 30 aprile  1992, 285, immatricolati  in
          data  anteriore   al 1 gennaio 1987 ed intestati  a persone
          fisiche, non  e'  dovuta   l'imposta   di   bollo   e   gli
          emolumenti  in  favore dell'Automobile club d'Italia sono a
          carico  del  bilancio  dello  Stato, se la richiesta  della
          formalita' e' presentata  nel periodo compreso fra  la data
          di entrata  in vigore   della legge   di conversione    del
          presente  decreto    ed il   31 dicembre 1998.  Con decreto
          del Ministro delle finanze,  di concerto   con il  Ministro
          di  grazia    e giustizia, sono stabilite  le modalita'  di
          corresponsione di   detti emolumenti.    Per  conseguire  i
          benefici  indicati    nel  primo periodo, il richiedente la
          formalita'  deve  espressamente  dichiarare,  nel  relativo
          modello,  di  non  fruire  del contributo statale di cui al
          comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici
          sono revocati di diritto.
            6.  Con  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e dell'artigianato, di concerto con  il Ministro
          delle  finanze,  possono  essere  emanate  disposizioni  di
          attuazione del presente articolo.
            7.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni di  cui  al
          presente articolo, valutato per l'anno  1997  in  lire  160
          miliardi,  si fa fronte mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento  iscritto  al capitolo 6856 dello  stato
          di     previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
          finanziario       medesimo,    all'uopo        parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.  Il predetto importo   e'  iscritto
          su  apposito  capitolo    dello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli
          appropriati capitoli dell'entrata.
            8.   Con provvedimenti   legislativi di    variazioni  di
          bilancio,  gli  eventuali miglioramenti  del saldo netto da
          finanziare derivanti nel triennio 1997-1999  dalle maggiori
          entrate accertate  in connessione con le  maggiori  vendite
          realizzate    per  effetto  delle  disposizioni  di  cui al
          presente   articolo  potranno,  in  deroga    alla  vigente
          normativa  contabile,  essere    acquisiti a reintegrazione
          dell'accantonamento di cui al comma 7".
            -  L'art  1,  comma  1,  del    citato  decreto-legge  25
          settembre 1997, n.   324,  convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge 25 novembre 1997, n.  403, e' il seguente:
            "Art.  1.  -  Il contributo agli  acquisti dei veicoli di
          cui all'art.  29  del  decreto-legge 31   dicembre    1996,
          n.  669,    convertito,   con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio   1997,  n.  30,  e'  riconosciuto,  fino  a  lire
          unmilionecinquecentomila,  per   quelli effettuati tra il 1
          ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale  contributo,  ferme
          restando  le  disposizioni  previste  dal predetto art. 29,
          commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai  soggetti  indicati
          al  comma  2,  lettera  b),  del  medesimo articolo purche'
          risultino intestatari  del veicolo da   rottamare  da  data
          anteriore    al   31   marzo   1997. Per  gli  acquisti  di
          veicoli effettuati tra  il 1 febbraio  1998 e il  31 luglio
          1998  il predetto contributo e'  commisurato al consumo  di
          carburante,  certificato  per  cento chilometri, nei limiti
          che seguono:
            a) fino a lire unmilione per consumi compresi tra 7  e  9
          litri;
            b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi
          inferiori a 7 litri".