Art. 7. Stanziamenti 1. Lo stanziamento riguardante gli esercizi finanziari a decorrere dal 1999 pari a lire 5 miliardi annui e' destinato agli interventi di cui al presente regolamento nel limite di lire 4 miliardi per ciascun anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 luglio 1998 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1998 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 174