Art. 7.
                             Stanziamenti
  1. Lo stanziamento riguardante  gli esercizi finanziari a decorrere
dal 1999 pari a lire 5 miliardi annui e' destinato agli interventi di
cui al presente regolamento nel limite di lire 4 miliardi per ciascun
anno.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 17 luglio 1998
                                                 Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1998
  Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 174