Art. 15
             Espulsione a titolo di misura di sicurezza
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  codice penale, il giudice puo'
ordinare  l'espulsione  dello straniero che sia condannato per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
 
          Nota all'art. 15:
            - Per il testo degli articoli 380 e  381  del  codice  di
          procedura penale v. nelle note all'art. 9.