Art. 17
                          Diritto di difesa
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

  1.  Lo  straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a
rientrare   in  Italia  per  il  tempo  strettamente  necessario  per
l'esercizio  del  diritto  di  difesa, al solo fine di partecipare al
giudizio  o  al  compimento  di atti per i quali e' necessaria la sua
presenza.  L'autorizzazione  e'  rilasciata dal questore anche per il
tramite  di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore.