(Allegato V)
                                                           Allegato V 
                 CARATTERISTICHE DEI VETRI BLINDATI 
  I vetri da impiegare sui veicoli blindati devono  essere  vetri  di
sicurezza. 
  Ai fini del presente allegato  sono  considerati  vetri  le  lastre
risultanti  dalla  fusione  di  miscele  contenenti  silice  o  anche
materiali diversi dalla silice. 
  Tali vetri devono  essere  di  tipo  approvato  dal  Ministero  dei
trasporti e della navigazione - D.G.M.C.T.C. e su ogni  esemplare  di
vetro approvato devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile
e facilmente leggibile quando il vetro  e'  montato,  il  marchio  di
fabbrica e gli estremi di approvazione seguiti dalla sigla VSB (Vetro
Stratificato Blindato). 
  Per ottenere l'approvazione,  i  vetri  devono  superare  le  prove
descritte ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del presente allegato. 
  In alternativa all'approvazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale M.C.T.C., e' ammesso l'uso di  vetri
approvati sulla base di prescrizioni uguali o  equivalenti  a  quelle
sopra   elencate   dalle    autorita'    competenti    al    rilascio
dell'omologazione degli Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli
Stati sottoscrittori dell'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,
quali definite all'art. 2 del decreto del Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione dell'8  maggio  1995,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  148  del  27
giugno   1996,   di    recepimento    della    direttiva    92/53/CE,
sull'omologazione dei veicoli a motore. 
  Anche su tali vetri devono  essere  indicati,  in  maniera  chiara,
indelebile e facilmente leggibile quando  il  vetro  e'  montato,  il
marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione dello Stato  membro
omologante, se  cio'  e'  previsto  dalle  norme  nazionali  in  esso
applicate. 
  Oltre a quanto sopra, in sede di omologazione del veicolo  blindato
utilizzante vetri approvati in uno Stato membro dell'Unione europea o
in uno  Stato  sottoscrittore  dell'Accordo  sullo  spazio  economico
europeo, deve  essere  esibita  copia  del  verbale  di  approvazione
convalidato dall'autorita' omologante di quello Stato. 
  1. Prove di stabilita'. 
  Al fine di accertare la stabilita' alla luce dopo  una  esposizione
prolungata alla luce solare, il vetro  deve  essere  esposto  per  la
durata di 100 ore ad  una  sorgente  di  realizzazione  ultravioletta
costituita da una lampada a vapori di mercurio. 
  Il valore del coefficiente di trasmissione della luce per incidenza
normale misurato dopo la prova non deve essere inferiore al  65%  del
valore misurato prima della prova sullo stesso campione. 
  Per la misura si impiega luce  corrispondente  ad  una  temperatura
colore di 2848 K. 
  Deve  essere  inoltre  eseguita  sullo  stesso  vetro   una   prova
supplementare consistente nell'immersione in acqua bollente per dieci
minuti primi, dopo la quale non debbono  manifestarsi  bollicine  ne'
aversi altri sintomi di decomposizione visibile. 
2. Prova di trasmissione della luce. 
  Al fine di accertare il valore  del  coefficiente  di  trasmissione
della  luce  deve  essere  effettuata  sul  vetro   una   misura   di
trasmissione per incidenza normale con  luce  corrispondente  ad  una
temperatura colore di 2848 K. 
  La trasmissione deve essere non inferiore al 65%. 
  La misurazione deve essere effettuata sia prima che dopo  la  prova
di cui al punto 1. 
  Per i vetri che possono essere impiegati per parabrezza  la  misura
di trasmissione deve essere effettuata anche con  luce  rossa  e  con
luce arancione rispondenti alle prescrizioni per l'impiego  di  detti
colori nei dispositivi di segnalazione visiva. 
  La trasmissione deve  essere  non  inferiore  al  65%  e  non  deve
manifestarsi una apprezzabile alterazione del colore. 
3. Prova di resistenza all'umidita'. 
  Al fine di determinare la resistenza all'umidita'  atmosferica  per
un lungo periodo di tempo, il vetro deve essere tenuto per la  durata
di 15 giorni in ambiente avente umidita' relativa del 100%; alla fine
della prova non debbono manifestarsi scollamenti dei  materiali  tali
da comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche. 
4. Prova di resistenza alla temperatura. 
  Al fine di accertare la resistenza alle temperature  tropicali  per
un lungo periodo di tempo, il vetro deve essere immerso per  due  ore
in acqua bollente; alla fine della  prova  non  debbono  manifestarsi
bollicine o altri difetti tali da comprometterne  le  caratteristiche
meccaniche ed ottiche. 
5. Prova di resistenza alla punta di acciaio. 
  Al fine di accertarne il comportamento in caso di urto con  oggetto
piccolo e  duro,  il  vetro  deve  essere  sottoposto  ad  una  prova
consistente nella caduta sul  vetro  di  una  punta  di  acciaio,  da
altezza determinata in relazione allo spessore del vetro stesso. 
  Non piu' di un campione su cinque provati deve rompersi  in  grandi
pezzi separati; gli altri campioni possono essere  perforati  ma  non
devono  aversi  schegge   ne'   alterazioni   delle   caratteristiche
meccaniche ed ottiche al di fuori della zona di urto. 
6. Pova di foratura. 
  Al fine di accertare  nei  vetri  stratificati  la  resistenza  del
collegamento tra materia plastica  e  vetro,  il  vetro  deve  essere
sottoposto ad una prova consistente nella  caduta  di  una  sfera  di
acciaio da altezza determinata in relazione allo spessore  del  vetro
stesso. 
  Non piu' di due campioni, su dodici provati, si debbono rompere  in
grandi pezzi separati; non piu' di due campioni dei rimanenti debbono
essere forati; ed in tutti gli  altri  campioni  le  parti  in  vetro
debbono  restare  sufficientemente  aderenti  alla  materia  plastica
interconnessa. 
7. Prova di distorsione ottica. 
  Al fine di accertare che il vetro destinato al parabrezza  non  dia
luogo a distorsioni ottiche deve essere effettuata una prova mediante
proiezione attraverso il vetro stesso di  figure  geometriche  su  un
apposito schermo.