Allegato V CARATTERISTICHE DEI VETRI BLINDATI I vetri da impiegare sui veicoli blindati devono essere vetri di sicurezza. Ai fini del presente allegato sono considerati vetri le lastre risultanti dalla fusione di miscele contenenti silice o anche materiali diversi dalla silice. Tali vetri devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G.M.C.T.C. e su ogni esemplare di vetro approvato devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile e facilmente leggibile quando il vetro e' montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione seguiti dalla sigla VSB (Vetro Stratificato Blindato). Per ottenere l'approvazione, i vetri devono superare le prove descritte ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del presente allegato. In alternativa all'approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., e' ammesso l'uso di vetri approvati sulla base di prescrizioni uguali o equivalenti a quelle sopra elencate dalle autorita' competenti al rilascio dell'omologazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo, quali definite all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1996, di recepimento della direttiva 92/53/CE, sull'omologazione dei veicoli a motore. Anche su tali vetri devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile e facilmente leggibile quando il vetro e' montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione dello Stato membro omologante, se cio' e' previsto dalle norme nazionali in esso applicate. Oltre a quanto sopra, in sede di omologazione del veicolo blindato utilizzante vetri approvati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato sottoscrittore dell'Accordo sullo spazio economico europeo, deve essere esibita copia del verbale di approvazione convalidato dall'autorita' omologante di quello Stato. 1. Prove di stabilita'. Al fine di accertare la stabilita' alla luce dopo una esposizione prolungata alla luce solare, il vetro deve essere esposto per la durata di 100 ore ad una sorgente di realizzazione ultravioletta costituita da una lampada a vapori di mercurio. Il valore del coefficiente di trasmissione della luce per incidenza normale misurato dopo la prova non deve essere inferiore al 65% del valore misurato prima della prova sullo stesso campione. Per la misura si impiega luce corrispondente ad una temperatura colore di 2848 K. Deve essere inoltre eseguita sullo stesso vetro una prova supplementare consistente nell'immersione in acqua bollente per dieci minuti primi, dopo la quale non debbono manifestarsi bollicine ne' aversi altri sintomi di decomposizione visibile. 2. Prova di trasmissione della luce. Al fine di accertare il valore del coefficiente di trasmissione della luce deve essere effettuata sul vetro una misura di trasmissione per incidenza normale con luce corrispondente ad una temperatura colore di 2848 K. La trasmissione deve essere non inferiore al 65%. La misurazione deve essere effettuata sia prima che dopo la prova di cui al punto 1. Per i vetri che possono essere impiegati per parabrezza la misura di trasmissione deve essere effettuata anche con luce rossa e con luce arancione rispondenti alle prescrizioni per l'impiego di detti colori nei dispositivi di segnalazione visiva. La trasmissione deve essere non inferiore al 65% e non deve manifestarsi una apprezzabile alterazione del colore. 3. Prova di resistenza all'umidita'. Al fine di determinare la resistenza all'umidita' atmosferica per un lungo periodo di tempo, il vetro deve essere tenuto per la durata di 15 giorni in ambiente avente umidita' relativa del 100%; alla fine della prova non debbono manifestarsi scollamenti dei materiali tali da comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche. 4. Prova di resistenza alla temperatura. Al fine di accertare la resistenza alle temperature tropicali per un lungo periodo di tempo, il vetro deve essere immerso per due ore in acqua bollente; alla fine della prova non debbono manifestarsi bollicine o altri difetti tali da comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche. 5. Prova di resistenza alla punta di acciaio. Al fine di accertarne il comportamento in caso di urto con oggetto piccolo e duro, il vetro deve essere sottoposto ad una prova consistente nella caduta sul vetro di una punta di acciaio, da altezza determinata in relazione allo spessore del vetro stesso. Non piu' di un campione su cinque provati deve rompersi in grandi pezzi separati; gli altri campioni possono essere perforati ma non devono aversi schegge ne' alterazioni delle caratteristiche meccaniche ed ottiche al di fuori della zona di urto. 6. Pova di foratura. Al fine di accertare nei vetri stratificati la resistenza del collegamento tra materia plastica e vetro, il vetro deve essere sottoposto ad una prova consistente nella caduta di una sfera di acciaio da altezza determinata in relazione allo spessore del vetro stesso. Non piu' di due campioni, su dodici provati, si debbono rompere in grandi pezzi separati; non piu' di due campioni dei rimanenti debbono essere forati; ed in tutti gli altri campioni le parti in vetro debbono restare sufficientemente aderenti alla materia plastica interconnessa. 7. Prova di distorsione ottica. Al fine di accertare che il vetro destinato al parabrezza non dia luogo a distorsioni ottiche deve essere effettuata una prova mediante proiezione attraverso il vetro stesso di figure geometriche su un apposito schermo.