Art. 3.
       Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte
          nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali
  1.  Qualora nel  giorno stabilito  per la  prima prova  scritta non
siano pervenuti  alla sede  d'esame i  testi relativi,  il presidente
della  commissione  ne  informa  il  provveditore  agli  studi  o  il
Ministero della pubblica istruzione, al fine del tempestivo invio dei
testi  medesimi, con  gli  accorgimenti necessari  ad assicurarne  la
segretezza.
  2.  Ove, a  causa di  particolari difficolta'  o disguidi,  non sia
stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora
prevista   per  l'inizio   delle  prove,   la  commissione   provvede
immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
  3. Il commissario o i  commissari aventi specifica competenza nella
disciplina  cui   i  testi  mancanti  si   riferiscono  predispongono
sollecitamente piu'  proposte tra  cui la commissione  sceglie quella
definitiva.
  4. I testi autonomamente  predisposti dalla commissione e acquisiti
agli  atti  sono  inviati  in   copia  al  Ministero  della  pubblica
istruzione.
  5. Qualora non siano pervenuti  neanche i testi della seconda prova
scritta, la commissione procede con le modalita' di cui ai precedenti
commi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 18 settembre 1998
                                              Il Ministro: Berlinguer
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
  Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 300