Art. 3. Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali 1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il presidente della commissione ne informa il provveditore agli studi o il Ministero della pubblica istruzione, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza. 2. Ove, a causa di particolari difficolta' o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti. 3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente piu' proposte tra cui la commissione sceglie quella definitiva. 4. I testi autonomamente predisposti dalla commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero della pubblica istruzione. 5. Qualora non siano pervenuti neanche i testi della seconda prova scritta, la commissione procede con le modalita' di cui ai precedenti commi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 1998 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 300