Art. 4. Gradualita' e flessibilita' della prova 1. Nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli esami, la prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tener conto della specificita' dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. 2. La prova, che nei primi due anni non potra' coinvolgere piu' di quattro discipline, puo' alternativamente prevedere: a) non piu' di 4 argomenti per la trattazione sintetica; b) non piu' di 8 quesiti a risposta singola; c) non piu' di 10 quesiti a risposta multipla; d) non piu' di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioe' da non richiedere calcoli complessi; e) non piu' di 2 casi pratici e professionali; f) 1 progetto. 3. Per l'anno scolastico 1998/99, le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconica e/o grafica) che consenta di sollecitare prestazioni di valore multidisciplinare, articolate in una o piu' delle modalita' previste dall'articolo 2 del presente decreto e contenute nei limiti di cui al precitato comma 2. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi, della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 1998 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardisigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 301
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 14 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (per l'argomento del decreto si veda nelle note alle premesse), e' riportato nelle note all'art. 2.