Art. 4.
               Gradualita' e flessibilita' della prova
  1.  Nei  primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli
esami, la prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo
2.  La  scelta  della tipologia da parte delle commissioni deve tener
conto  della specificita' dell'indirizzo di studi, delle impostazioni
metodologiche  seguite  dai  candidati,  delle  esperienze  acquisite
all'interno   della   progettazione  dell'istituto  e  della  pratica
didattica  adottata,  quali  risultano dal documento del consiglio di
classe  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
  2.  La prova, che nei primi due anni non potra' coinvolgere piu' di
quattro discipline, puo' alternativamente prevedere:
  a) non piu' di 4 argomenti per la trattazione sintetica;
    b) non piu' di 8 quesiti a risposta singola;
    c) non piu' di 10 quesiti a risposta multipla;
  d)  non  piu'  di  2  problemi scientifici a soluzione rapida, tali
cioe' da non richiedere calcoli complessi;
    e) non piu' di 2 casi pratici e professionali;
    f) 1 progetto.
  3.  Per l'anno scolastico 1998/99, le commissioni, in alternativa a
quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un
testo  di  riferimento (in forma di documento scritto e/o iconica e/o
grafica)   che   consenta   di   sollecitare  prestazioni  di  valore
multidisciplinare,  articolate in una o piu' delle modalita' previste
dall'articolo 2 del presente decreto e contenute nei limiti di cui al
precitato  comma  2.  A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai
sensi  dell'art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio  1998, n. 323, dei modelli forniti dall'Osservatorio nazionale
istituito presso il CEDE.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi,  della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 18 settembre 1998
                                              Il Ministro: Berlinguer
 Visto, il Guardisigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
  Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 301
 
           Nota all'art. 4:
            -   Il testo  dell'art. 5,  comma 2,  e dell'art.  14 del
          D.P.R. 23 luglio 1998, n.  323 (per l'argomento del decreto
          si  veda nelle note alle premesse), e' riportato nelle note
          all'art. 2.