Art. 10.
                     Certificati non sostituibili
  l.  I  certificati medici,  sanitari,  veterinari,  di origine,  di
conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da
altro  documento,  salvo  diverse  disposizioni  della  normativa  di
settore.
  2.  Tutti   i  certificati   medici  e  sanitari   richiesti  dalle
istituzioni  scolastiche  ai fini  della  pratica  non agonistica  di
attivita' sportive da parte dei  propri alunni sono sostituiti con un
unico  certificato  di  idoneita'  alla  pratica  non  agonistica  di
attivita' sportive  rilasciato dal medico  di base con  validita' per
l'intero anno scolastico.