Art. 12. Certificati di abilitazione 1. Quando e' utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola "certificato" viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio di determinate attivita', rispettivamente con le parole "diploma" o "patentino".