Art. 12.
                     Certificati di abilitazione
  1.  Quando  e' utilizzata  ad  indicare  i titoli  di  abilitazione
previsti  dalla  normativa  vigente, la  parola  "certificato"  viene
sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine
di  corsi  di  formazione  o  ad atti  di  assenso  all'esercizio  di
determinate  attivita', rispettivamente  con  le  parole "diploma"  o
"patentino".