Art. 13.
                        Abrogazione di norme
  1.  In  riferimento  alle disposizioni dell'articolo 1 del presente
regolamento,  sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968,
n.  15, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22
della  legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo
24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
  2.  In  riferimento  alle  disposizioni  degli  articoli  1 e 2 del
presente  regolamento, e' abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
  3.  In  riferimento  all'articolo  4  e' abrogato l'articolo 20-bis
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  4.  In  riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del
presente  regolamento e' abrogato il penultimo comma dell'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  5.  E'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 130.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                     pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1998
  Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 1
 
           Note all'art. 13:
           - Per il testo dell'art. 27 della  legge  n.  15/1968,  si
          veda nelle note alle premesse.
           - Per il testo dell'art. 77, ultimo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 237/1964, come modificato
          dall'art. 22 della legge n. 958/1986, si  veda  nelle  note
          all'art. 1.
           - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977
          (Modificazioni  alla  disciplina  dell'imposta  sul reddito
          delle persone fisiche). (Il comma abrogato e' riportato tra
          parentesi quadre e in corsivo):
           "Art. 24. - (I soggetti  tenuti a produrre, ai fini  della
          concessione  di  benefici e vantaggi non tributari previsti
          da leggi  speciali,  certificati  rilasciati  dagli  uffici
          delle  imposte  dirette  concernenti  la propria situazione
          reddituale possono, in luogo dei certificati  dichiarare  i
          fatti  oggetto  della certificazione. Alla dichiarazione si
          applicano le disposizioni della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15).
           Quando  il  riferimento contenuto  nelle norme vigenti per
          la concessione di benefici  e  vantaggi  non  tributari  e'
          fatto a imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano le
          disposizioni  dell'art.   88-bis del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1975, n. 597, come modificato
          dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  1975,
          n. 60".
           -  Per  il  testo degli articoli 3, 20-bis e del penultimo
          comma dell'art. 26 della legge n. 15/1968,  si  veda  nelle
          note alle premesse.
           -  Il  decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1994
          reca:  "Regolamento recante norme attuative della  legge  4
          gennaio  1968, n.  15, con particolare riferimento all'art.
          3 ed ad altre  disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive".