Art. 13. Abrogazione di norme 1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. In riferimento all'articolo 4 e' abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento e' abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1998 Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 1
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 27 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964, come modificato dall'art. 22 della legge n. 958/1986, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche). (Il comma abrogato e' riportato tra parentesi quadre e in corsivo): "Art. 24. - (I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15). Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari e' fatto a imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60". - Per il testo degli articoli 3, 20-bis e del penultimo comma dell'art. 26 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1994 reca: "Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 ed ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive".