Art. 3.
            Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
  l. Le dichiarazioni  sostitutive di cui al comma  l dell'articolo 2
possono essere  presentate anche  contestualmente all'istanza  e sono
sottoscritte dall' interessato in presenza del dipendente addetto.
  2.  Il   responsabile  del  procedimento,  identificato   ai  sensi
dell'articolo  5 della  legge  7  agosto 1990,  n.  241, e'  comunque
competente a ricevere la documentazione.
  3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n.  127, costituisce violazione dei  doveri d'ufficio la
mancata accettazione della dichiarazione  sostitutiva nei casi in cui
le norme di legge o di  regolamento ne consentono la presentazione in
luogo della produzione di atti di notorieta'.
  4.    Nei   casi    in   cui    l'interessato   debba    presentare
all'amministrazione  copia   autentica  di  un  documento   ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 4  gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione
della copia puo' essere fatta  dal responsabile del procedimento o da
qualsiasi altro  dipendente competente a ricevere  la documentazione,
su  semplice esibizione  dell'originale e  senza obbligo  di deposito
dello  stesso presso  l'amministrazione  procedente. In  tal caso  la
copia  autentica  puo' essere  utilizzata  solo  nel procedimento  in
corso.
 
           Note all'art. 3:
           - Per il testo dell'art. 5 della  legge  n.  241/1990,  si
          veda nelle note alle premesse.
           -  Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  4, della legge n.
          127/1997, si veda nelle note alle premesse.
           - Per il testo dell'art. 14 della  legge  n.  15/1968,  si
          veda nelle note alle premesse.