Art. 3. Presentazione delle dichiarazioni sostitutive l. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma l dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall' interessato in presenza del dipendente addetto. 2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' comunque competente a ricevere la documentazione. 3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorieta'. 4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 241/1990, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 127/1997, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.