Art. 4. Impedimento alla sottoscrizione 1. La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del dichiarante. 2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.