Art. 4.
                   Impedimento alla sottoscrizione
  1. La  dichiarazione di chi non  sa o non puo'  firmare e' raccolta
dal  pubblico   ufficiale  previo  accertamento   dell'identita'  del
dichiarante.
  2. Il  pubblico ufficiale attesta  che la dichiarazione e'  stata a
lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima,
della causa dell'impedimento a sottoscrivere.