Art. 6. Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo puo' contenere anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.
Note all'art. 6: - Per il testo degli articoli 2, 4 e 26 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 675/1996, si veda nelle note alle premesse.