Art. 6.
                        Disposizioni generali
               in materia di dichiarazioni sostitutive
  1. Le  dichiarazioni sostitutive di cui  agli articoli 2 e  4 della
legge  4 gennaio  1968, n.  15, hanno  la stessa  validita' temporale
degli atti che sostituiscono.
  2. Le singole amministrazioni  predispongono i moduli necessari per
la  redazione  delle  dichiarazioni  indicate al  comma  1,  che  gli
interessati  hanno   facolta'  di  utilizzare.  Nei   moduli  per  la
presentazione  delle  dichiarazioni  sostitutive  le  amministrazioni
inseriscono il  richiamo alle sanzioni penali  previste dall'articolo
26 della legge 4  gennaio 1968, n. 15, per le  ipotesi di falsita' in
atti e dichiarazioni  mendaci ivi indicate. Il  modulo puo' contenere
anche l'informativa  di cui all'articolo  10 della legge  31 dicembre
1996, n. 675.
  3. Le singole amministrazioni  inseriscono nei moduli delle istanze
ad esse rivolte la formula  per le relative dichiarazioni sostitutive
se ammesse ai  sensi della legge 4 gennaio 1968,  n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.
 
           Note all'art. 6:
           - Per il testo degli articoli 2, 4 e  26  della  legge  n.
          15/1968, si veda nelle note alle premesse.
           -  Per  il  testo dell'art. 10 della legge n. 675/1996, si
          veda nelle note alle premesse.