Art. 7.
                  Acquisizione diretta dei documenti
            ed esibizione di documenti di riconoscimento
  1.  Qualora  l'interessato  non  intenda  o non  sia  in  grado  di
utilizzare gli  strumenti di cui agli  articoli l e 2,  i certificati
relativi a stati, fatti o qualita'  personali risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione
sono  sempre  acquisiti  d'ufficio  dall'amministrazione  procedente,
anche con la procedura di cui  al comma 2, su semplice indicazione da
parte dell'interessato  della specifica amministrazione  che conserva
l'albo o il registro.
  2. In tutti  i casi in cui  l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente  certificazioni  relative  a  stati,  fatti  e  qualita'
personali   presso   l'amministrazione   competente   per   la   loro
certificazione, il  certificato puo'  essere sostituito  da qualsiasi
documento  idoneo  ad  assicurare  la certezza  della  sua  fonte  di
provenienza.
  3. I  documenti trasmessi  ad una pubblica  amministrazione tramite
fax, o con  altro mezzo telematico o informatico  idoneo ad accertare
la fonte di provenienza del  documento, soddisfano il requisito della
forma  scritta e  la loro  trasmissione  non deve  essere seguita  da
quella del documento originale attraverso il sistema postale.
  4.  Nei   casi  in  cui  l'amministrazione   procedente  acquisisce
informazioni relative a stati,  fatti e qualita' personali attraverso
l'esibizione   da  parte   dell'interessato   di   un  documento   di
riconoscimento  in  corso di  validita',  la  registrazione dei  dati
avviene  attraverso   l'acquisizione  della  copia   fotostatica  del
documento  stesso, ancorche'  non autenticata,  secondo le  modalita'
previste dall'articolo  3, comma 11,  della legge 15 maggio  1997, n.
127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
  5.  Il  rifiuto  da  parte  del  dipendente  addetto  di  accettare
l'indicazione  di   stati,  fatti   e  qualita'   personali  mediante
l'esibizione di un documento di  riconoscimento in corso di validita'
costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
  6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si
intende    ogni   rappresentazione    grafica,   fotocinematografica,
elettromagnetica o di  qualunque altra specie del  contenuto di atti,
anche interni,  formati dalle pubbliche amministrazioni  o, comunque,
utilizzati  ai   fini  dell'attivita'  amministrativa.   Le  relative
modalita'  di trasmissione  comprendono quelle  indicate all'articolo
15, comma  2, della  legge 15 marzo  1997, n. 59,  ed al  decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
 
           Note all'art. 7:
           - Per il testo dell'art.  3,  comma  11,  della  legge  n.
          127/1997,  come modificato dalla legge n. 191/1998, si veda
          nelle note alle premesse.
           -  Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 59/1997
          (Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa):
           "Art.  15.  -  1.  Al  fine della realizzazione della rete
          unitaria delle pubbliche amministrazioni,  l'Autorita'  per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
          per   soddisfare  esigenze  di  coordinamento,  qualificata
          competenza e indipendenza di giudizio,  di  stipulare,  nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  di scelta del
          contraente, uno o piu' contrattiquadro con cui i prestatori
          dei servizi e delle  forniture relativi al trasporto    dei
          dati  e all'interoperabilita' si impegnano a  contrarre con
          le singole amministrazioni alle condizioni  ivi  stabilite.
          Le  amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n.   39,  in  relazione  alle
          proprie   esigenze,   sono  tenute  a  stipulare  gli  atti
          esecutivi dei predetti contrattiquadro. Gli atti  esecutivi
          non    sono   soggetti   al   parere   dell'Autorita'   per
          l'informatica  nella  pubblica   amministrazione   e,   ove
          previsto,  del  Consiglio  di Stato. Le amministrazioni non
          ricomprese tra quelle di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
          di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
           2.    Gli    atti,    dati   e documenti   formati   dalla
          pubblica  amministrazione  e  dai  privati  con   strumenti
          informatici  o  telematici,  i  contratti   stipulati nelle
          medesime  forme,     nonche'  la   loro   archiviazione   e
          trasmissione  con  strumenti  informatici,  sono  validi  e
          rilevanti a tutti gli effetti di  legge.  I  criteri  e  le
          modalita'   di   applicazione   del   presente  comma  sono
          stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati,
          con specifici  regolamenti  da  emanare  entro  centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400.  Gli  schemi  dei  regolamenti sono trasmessi alla
          Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  per
          l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni".
           -   Per   il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  513/1997, si veda nelle note alle premesse.