Art. 8. Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione 1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisite. 2. E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed e' fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che e' sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalita' preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanita', determina nuove modalita' tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 22 della legge n. 675/1996, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 70 del regio decreto n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 127/1997: "Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostretica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata. 2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso e' trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici. 3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale e' resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130. 4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'art. 41". - Si riporta il testo dell'art. 18 del regio decreto-legge n. 2128/1936 (Ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice): "Art. 18. - Il parto deve essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo e qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel piu' breve termine possibile ed in ogni caso non oltre le 12 ore. Nell'un caso e nell'altro sara' redatto dalla levatrice o dal medico chirurgo apposito certificato di assistenza, che deve essere prodotto all'ufficiale sanitario del comune da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita".