Art. 8.
            Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
              acquisiti dalla pubblica amministrazione
  1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo
22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti
trasmessi   ad  altre  pubbliche  amministrazioni  possono  contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali
previste  da  legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisite.
  2. E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione
di  cui  al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio
1939,  n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio
1997,  n.  127,  di  accompagnare  la  stessa  con  il certificato di
assistenza  al  parto  previsto  dall'articolo 18, comma 2, del regio
decreto-legge  15  ottobre  1936,  n.  2128, ed e' fatto divieto agli
ufficiali  di  stato  civile  di richiedere detto certificato, che e'
sostituito,  ai  fini  della  formazione dell'atto di nascita, da una
semplice  attestazione  contenente i soli dati richiesti nei registri
di  nascita.  Ai  fini statistici, i direttori sanitari inviano copia
del   certificato   di   assistenza   al  parto,  privo  di  elementi
identificativi  diretti  delle persone interessate ai competenti enti
ed   uffici  del  Sistema  statistico  nazionale,  secondo  modalita'
preventivamente   concordate.  L'Istituto  nazionale  di  statistica,
sentito   il  Ministero  della  sanita',  determina  nuove  modalita'
tecniche  e  procedure per la rilevazione dei dati statistici di base
relativi  agli  eventi  di  nascita  e  per  l'acquisizione  dei dati
relativi  ai  nati  affetti  da  malformazioni  e  ai  nati morti nel
rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
           Note all'art. 8:
           - Per il testo dell'art. 22 della legge  n.  675/1996,  si
          veda nelle note alle premesse.
           -  Si  riporta  il testo dell'art. 70 del regio decreto n.
          1238/1939 (Ordinamento dello stato civile), come sostituito
          dall'art. 2 della legge n. 127/1997:
           "Art. 70.  -  1.  La  dichiarazione  di  nascita  e'  resa
          indistintamente  da  uno  dei  genitori,  da un procuratore
          speciale, ovvero dal medico o dalla ostretica  o  da  altra
          persona  che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
          volonta' della madre di non essere nominata.
           2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci  giorni,
          presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o,
          entro   tre   giorni,   presso   la   direzione   sanitaria
          dell'ospedale o della casa di cura in cui  e'  avvenuta  la
          nascita.  In  tale  ultimo  caso e' trasmessa dal direttore
          sanitario all'ufficiale  di  stato  civile  competente  nei
          dieci  giorni  successivi, anche attraverso l'utilizzazione
          di sistemi di comunicazione telematici.
           3.   I   genitori,  o  uno  di  essi,  hanno  facolta'  di
          dichiarare, entro dieci giorni dal parto,  la  nascita  nel
          proprio  comune  di residenza.   Nel caso in cui i genitori
          non risiedano nello stesso comune,  salvo  diverso  accordo
          tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune
          di  residenza della madre. In tali casi il comune nel quale
          e' resa la  dichiarazione  deve  procurarsi  l'attestazione
          dell'avvenuta  nascita  presso  il  centro  di  nascita che
          risulta dalla dichiarazione.  Ove la nascita  sia  avvenuta
          al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre
          una  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai sensi dell'art. 2
          della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e  del   relativo
          regolamento   di   attuazione   adottato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
           4. Alla dichiarazione di nascita  non  si  applica  l'art.
          41".
           - Si riporta il testo dell'art. 18 del regio decreto-legge
          n.    2128/1936  (Ordinamento  delle scuole di ostetricia e
          disciplina giuridica della professione di levatrice):
           "Art.  18.  -  Il  parto  deve  essere  assistito  da  una
          levatrice  o  da un medico chirurgo e qualora, per causa di
          forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della
          nascita, il padre o altra persona che  abbia  assistito  al
          parto  ha  obbligo  di  promuovere  l'intervento di uno dei
          predetti sanitari nel piu' breve termine  possibile  ed  in
          ogni caso non oltre le 12 ore.
           Nell'un  caso e nell'altro sara' redatto dalla levatrice o
          dal medico chirurgo apposito certificato di assistenza, che
          deve essere prodotto all'ufficiale sanitario del comune  da
          una  delle  persone  tenute  a  fare  la  dichiarazione  di
          nascita".