Art. 9.
        Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
  1.  Gli  estratti  degli  atti   di  stato  civile  sono  richiesti
esclusivamente per  i procedimenti  che riguardano il  cambiamento di
stato civile e,  ove formati o tenuti da  amministrazioni pubbliche o
da altre autorita' dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.
  2. Al di  fuori delle ipotesi di cui al  comma l le amministrazioni
possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti
qualora lo ritengano necessario  per particolari motivi inerenti alle
proprie finalita' istituzionali.