Art. 10.
                  (Ulteriori agevolazioni fiscali).
   1.  Con  provvedimento  collegato  alla manovra finanziaria per il
triennio 2000-2002 e' istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo
per  la  copertura  delle minori entrate derivanti dalla concessione,
secondo  modalita'  determinate dal medesimo provvedimento collegato,
di  una  detrazione  ai  fini  dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche   in   favore  dei  conduttori,  appartenenti  a  determinate
categorie  di  reddito,  di  alloggi  locati  a  titolo di abitazione
principale,  da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione
dell'imposizione  sugli  immobili.  Per  gli  esercizi  successivi al
triennio   2000-2002,  alla  dotazione  del  fondo  si  provvede  con
stanziamento   determinato   dalla   legge   finanziaria,   ai  sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
   2.  Le  detrazioni  di  cui  al  comma 1 non sono cumulabili con i
contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
 
          Nota all'art. 10:
            -  Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d),
          della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune  norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio):
            "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne'  puo' disporre nuove o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
             a)-c) (Omissis);
             d)  la  determinazione, in apposita tabella, della quota
          da  iscrivere  nel  bilancio   di   ciascuno   degli   anni
          considerati  dal bilancio pluriennali per le leggi di spesa
          permanente la cui quantificazione e'  rinviata  alla  legge
          finanziaria".