Art. 11.
                         (Fondo nazionale).
   1.  Presso  il Ministero dei lavori pubblici e' istituito il Fondo
nazionale  per  il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
la  cui  dotazione  annua  e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi  dell'articolo  11,  comma  3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
   2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono
dichiarare  sotto  la  propria  responsabilita'  che  il contratto di
locazione e' stato registrato.
   3.  Le  somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate
per   la   concessione,  ai  conduttori  aventi  i  requisiti  minimi
individuati  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  4, di contributi
integrativi  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione dovuti ai
proprietari  degli  immobili, di proprieta' sia pubblica sia privata,
nonche',  qualora  le  disponibilita'  del  Fondo  lo consentano, per
sostenere  le  iniziative  intraprese  dai comuni anche attraverso la
costituzione  di  agenzie  o  istituti  per la locazione o attraverso
attivita'  di  promozione in convenzione con cooperative edilizie per
la  locazione,  tese  a  favorire  la  mobilita'  nel  settore  della
locazione  attraverso  il  reperimento  di  alloggi  da  concedere in
locazione per periodi determinati.
   4.  Il  Ministro  dei  lavori pubblici, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, definisce, con proprio
decreto,  i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi  di  cui  al  comma  3  e i criteri per la determinazione
dell'entita'  dei contributi stessi in relazione al reddito familiare
e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
   5.  Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite
tra  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano. La
ripartizione  e'  effettuata  ogni anno, su proposta del Ministro dei
lavori  pubblici,  dal  CIPE,  previa  intesa  in  sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  anche in rapporto alla quota di
risorse  messe  a  disposizione  dalle  singole  regioni  e  province
autonome ai sensi del comma 6.
   6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
possono  concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma
3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
   7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
provvedono  alla  ripartizione  fra  i comuni delle risorse di cui al
comma  6  nonche'  di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5,
sulla  base  di  parametri  che  premino  anche la disponibilita' dei
comuni  a  concorrere  con  proprie  risorse alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 3.
   8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei
contributi  di  cui  al  comma  3,  individuando  con  appositi bandi
pubblici  i  requisiti  dei  conduttori che possono beneficiarne, nel
rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
   9.  Per  gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei
contributi  integrativi  di cui al comma 3, e' assegnata al Fondo una
quota,  pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001,  delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, rela-
tive  alle  annualita'  1996,  1997  e 1998. Tali disponibilita' sono
versate  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con   decreti   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  ad  apposita  unita' previsionale di base
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei lavori pubblici. Le
predette  risorse,  accantonate  dalla  deliberazione  del CIPE del 6
maggio  1998,  non  sono  trasferite  ai  sensi  dell'articolo 61 del
decreto   legislativo   31  marzo  1998,  n.  112,  e  restano  nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
per il predetto versamento.
   10.  Il  Ministero dei lavori pubblici provvedera', a valere sulle
risorse  del  Fondo  di  cui  al comma 1, ad effettuare il versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno  2003 delle somme
occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti,
in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4,
pari  a  lire  67,5  miliardi,  intendendosi  ridotta  per un importo
corrispondente   l'autorizzazione   di   spesa  per  l'anno  medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
   11.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sociale,  istituito  ai sensi
dell'articolo  75  della  legge  27 luglio 1978, n. 392, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnate con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica al Fondo di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 11:
            -  Per  il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
          legge n.  468/1978, e successive modificazioni, si veda  la
          nota all'art. 10.
            -  La  legge 14 febbraio 1963, n. 60, reca: "Liquidazione
          del patrimonio edilizio della Gestione  I.N.A.  -  Cassa  e
          istituzione  di  un  programma  decennale di costruzione di
          alloggi per lavoratori" ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 febbraio 1963, n. 44.
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo n. 112/1998:
            "Art. 61 (Disposizioni finanziarie) - 1.  Dal  1  gennaio
          1999    sono    accreditate   alle   singole   regioni   le
          disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del
          presente decreto  legislativo  sulle  annualita'corrisposte
          dallo   Stato   alla   sezione   autonoma   per  l'edilizia
          residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente
          ai limiti di impegno autorizzati:
             a) dagli artt. 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n.
          457;
             b) dall'art. 9 del decreto-legge 15  dicembre  1979,  n.
          629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
          1980, n. 25;
             c)  dai commi quarto ed undicesimo dell'art. 1 dai commi
          undicesimo   e   dodicesimo   dell'art.   2   e   dall'art.
          21-quinquies  del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n. 9,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1982,
          n. 94;
             d)  dal  comma  settimo  dell'art. 3 del decreto-legge 7
          febbraio 1985, n. 12, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118;
             e)  dal  comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988,
          n. 67;
             f) dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992,
          n. 179.
            2. A decorrere dal  1  gennaio  1998  sono  versate  alle
          regioni  secondo  a  ripartizione  effettuata  dal Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          le annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati:
             a)  dagli  artt.  36  e 38 della legge 5 agosto 1978, n.
          457;
             b) dall'art. 9 del decreto-legge 15  dicembre  1979,  n.
          629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
          1980, n. 25,
             c) dai comma quarto e undicesimo dell'art. 1 e dal comma
          12  dell'art.    2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1982,
          n. 94;
             d)  dal'art.  3,  comma  settimo,  del  decreto-legge  7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118;
             e)  dal  comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988,
          n. 67.
            3. L'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della  legge
          14  febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il
          cui versamento e' stato prorogato dall'art. 22 della  legge
          11  marzo 1988, n. 67 e dall'art.  3, comma 24, della legge
          8 agosto 1995, n. 335, e' effettuato dalla Cassa depositi e
          prestiti su  richiesta  delle  regioni,  nei  limiti  delle
          disponibilita' a ciascuna regione attribuite.
            4.  Le  regioni  possono utilizzare le eventuali economie
          sulle annualita' di cui al  comma  2  e,  per  esigenze  di
          cassa,  effettuare  anticipazioni sul fondo di cui al comma
          3, per far fronte agli oneri derivanti da  quanto  previsto
          dalle seguenti disposizioni:
             a)  art.  1,  comma  9, della legge 23 dicembre 1992, n.
          498;
             b)  art.  13,  comma 8, della legge 23 dicembre 1993, n.
          537;
             c) art. 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
             d) art. 1, comma 60, della legge 28  dicembre  1995,  n.
          549.
            5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
          articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e)  ed
          f)  dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche'
          a quelli dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
            6.  Le  risorse  finanziarie   relative   alle   funzioni
          conferite con il presente decreto legislativo sono devolute
          alle  regioni  contestualmente alla data del trasferimento,
          con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di
          bilancio dello Stato interessati.
            7. Le risorse statali destinate  alle  finalita'  di  cui
          all'art.    59  vengono determinati annualmente nella legge
          finanziaria, sentita la Conferenza unificata".
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  75  della  legge  n.
          392/1978:
            "Art.  75  (Istituzione  del  fondo sociale). - Presso il
          Ministero del tesoro  e  istituito  un  fondo  sociale  per
          l'integrazione  dei  canoni  di  locazione per i conduttori
          meno abbienti.
            Tale  fondo  e'   costituito   da   un   conto   corrente
          infruttifero  sul  quale  le  regioni potranno prelevare le
          cifre messe a disposizione secondo le modalita' di cui agli
          articoli seguenti.
            Il  Ministro  del  bilancio   riunisce   annualmente   la
          commissione  interregionale  di  cui  alla  legge 16 maggio
          1970,  n.  281,  e  sottopone  ad  essa  una  proposta   di
          ripartizione   per  regione  della  somma  disponibile.  Le
          proposte del Ministro e il parere  della  commissione  sono
          rimesse al CIPE per le decisioni definitive".