Art. 15. 
                      (Copertura finanziaria). 
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  da  1  a  S
dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per  l'anno  1999  e  in
lire 420 miliardi a decorrere dall'anno 2000,  si  provvede  mediante
utilizzo delle proiezioni per  i  medesimi  anni  degli  stanziamenti
iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale  19982000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica  per  l'anno  finanziario  1998,  allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi  per  l'anno
1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno  2000,  l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonche', quanto a Lire 107
miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14  miliardi  per  l'anno
2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 
   2. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 9 dicembre 1998 
Il  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  nell'esercizio  delle
funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi  dell'articolo  86
                         della Costituzione 
 
                               MANCINO 
 
                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
  Visto, il Guardasigilli: Diliberto