Art. 10.
          (Stato di previsione del Ministero dei trasporti
            e della navigazione e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione per l'anno finanziario
1999, in conformita' dell'annesso stato  di  previsione  (Tabella  n.
10).
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su
proposta   del   Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  le
variazioni di  competenza  e  di  cassa  nello  stato  di  previsione
dell'entrata  ed  in  quello  del  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione occorrenti per gli adempimenti  previsti  dalla  legge  6
giugno   1974,   n.   298,   e   successive   modificazioni,  nonche'
dall'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
settembre  1994,  n.  634,  concernente la disciplina dell'utenza del
servizio d'informatica del centro elaborazione dati del  Dipartimento
dei trasporti terrestri.
  3.  In  attuazione  della  legge  6  agosto 1991, n. 255, il numero
massimo dei militari in  servizio  obbligatorio  di  leva  presso  le
capitanerie  di  porto  e'  fissato,  per l'anno finanziario 1999, in
4.035 unita'.
  4. Il numero massimo degli  ufficiali  piloti  di  complemento  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto da mantenere in servizio a norma
dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.  224,  e'  stabilito,
per l'anno finanziario 1999, in 26 unita'.
  5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle
capitanerie  di  porto  in  servizio  di  leva e' fissato, per l'anno
finanziario 1999, in 200 unita'. Il numero da ammettere alla ferma di
cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 50 unita'.
  6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre  1986,  n.
958, dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  196,
nonche'  dell'articolo  1  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, la
forza organica dei militari volontari in ferma breve e' fissata,  per
l'anno finanziario 1999, nel numero di 1.275 unita'.
  7.  Il  numero  massimo  degli  allievi marescialli del Corpo delle
capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e' determinato, per l'anno finanziario  1999,
in 72 unita'.
  8.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni  del Corpo delle
capitanerie di porto in ferma volontaria  a  norma  dell'articolo  18
della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata per l'anno finanziario
1999 in 30 unita'.
  9.  Nell'elenco  annesso allo stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie
di porto, sono descritte le spese per le quali  possono  effettuarsi,
per  l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione
di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni  leg-
islative  concernenti  l'amministrazione e la contabilita' dei corpi,
istituti e stabilimenti  militari,  approvato  con  regio  decreto  2
febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita' previsionale di base
"Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di  pertinenza  del
centro  di  responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato
di previsione.
  10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e  contabilita'  delle  Capitanerie  di  porto,  approvato  con regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i  fondi  di  qualsiasi  provenienza
possono  essere  versati  in  conto  corrente  postale dai funzionari
delegati.
  11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6  agosto  199  l,  n.
255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed
aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme,  di  cui  all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e
strumentali"   (funzionamento)   di   pertinenza   del   centro    di
responsabilita'  "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno
finanziario  1999,  le  disposizioni  contenute  nel  secondo   comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61bis del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita'
generale dello Stato.