Art. 6.
              (Stato di previsione del Ministero degli
               affari esteri e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  1999, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario
1999, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri (Appendice n. 1).
  3.  In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri  in  applicazione  della
direttiva  77/486/CEE  del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica   e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
delle somme stesse alle pertinenti unita' previsionali di base  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  degli affari esteri per l'anno
finanziario 1999 per essere utilizzate per gli  scopi  per  cui  tali
somme sono state versate.
  4.  In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto  bilancio
per l'anno finanziario 1999.
  5.  Il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe intese con il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   operazioni   in   valuta   estera   non
convertibile pari alle disponibilita' esistenti  nei  conti  correnti
valuta  Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari, ai sensi dell'articolo S  della  legge  6  febbraio
1985,  n.  15,  e che risultino intrasferibili per effetto di norme o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in  lire  e'  acquisito
all'entrata  del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto,
sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri,  alle
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero medesimo per l'anno finanziario 1999,  per  l'effettuazione
di  spese  relative  a  fitto  di  locali  e  acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari,
a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.