Art. 12.
                       Protezione provvisoria

  1. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e
la  concessione  della privativa il costitutore ha diritto ad un'equa
remunerazione  da  parte  di  colui  che,  nel  periodo  suddetto, ha
compiuto  gli  atti  che,  una volta conferito il diritto, richiedono
l'autorizzazione del costitutore.