Art. 13.
Contenuto del diritto

  1.  L'autorizzazione  del  costitutore  e' richiesta per i seguenti
atti  compiuti  in  relazione  al  materiale  di  riproduzione  o  di
moltiplicazione della varieta' protetta:
    a) produzione o riproduzione;
  b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
  c)   offerta  in  vendita,  vendita  o  qualsiasi  altra  forma  di
commercializzazione;
    d) esportazione o importazione;
    e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
  2.  L'autorizzazione  del  costitutore  e'  richiesta  per gli atti
menzionati  al  comma  1  compiuti  in  relazione  al  prodotto della
raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante
utilizzazione  non  autorizzata  di  materiali  di  riproduzione o di
moltiplicazione  della  varieta'  protetta, a meno che il costitutore
non  abbia  potuto  esercitare  ragionevolmente il proprio diritto in
relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
  a)  alle  varieta'  essenzialmente derivate dalla varieta' protetta
quando  questa  non  sia,  a  sua  volta, una varieta' essenzialmente
derivata;
  b)  alle  varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta'
protetta conformemente all'articolo 6;
  c)  alle  varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego
della varieta' protetta.
  4.  Ai  fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta'
e'  essenzialmente  derivata  da un'altra varieta', definita varieta'
iniziale, quando:
  a)  deriva  prevalentemente  dalla  varieta'  iniziale,  o  da  una
varieta'  che  a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varieta'
iniziale  pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che
risultano  dal  genotipo  o  dalla  combinazione  dei  genotipi della
varieta' iniziale;
  b)  si  distingue  nettamente  dalla varieta' iniziale e, salvo per
quanto  concerne  le  differenze  generate  dalla derivazione risulta
conforme   alla  varieta'  iniziale  nell'espressione  dei  caratteri
essenziali  che  risultano  dal  genotipo  o  dalla  combinazione dei
genotipi della varieta' iniziale.
  5. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra
l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una
variante  somaclonale, mediante selezione di una variante individuale
tra  piante della varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante
trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.