Art. 14.
                 Eccezioni al diritto di costitutore

  1.  Il  diritto  di  costitutore non si estende ad atti compiuti in
ambiti  privato,  a  scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo
sperimentale;  ad  atti  compiuti allo scopo di creare altre varieta'
nonche',  ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 13,
comma  3,  ad  atti  di  cui  allo  stesso  articolo 13, commi 1 e 2,
compiuti rispetto a tali altre varieta'.