Art. 14. Eccezioni al diritto di costitutore 1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambiti privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varieta' nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 13, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varieta'.