Art. 15.
                         Durata del diritto

  1.  Il  diritto  di  costitutore,  concesso  a  norma  del presente
decreto,   dura   venti   anni  a  decorrere  dalla  data  della  sua
concessione.  Per gli alberi e le viti, tale diritto dura trenta anni
dalla sua concessione.
  2.  Gli  effetti  della  privativa  decorrono  dalla data in cui la
domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al
pubblico.
  3.  Nei  confronti  delle  persone alle quali la domanda, corredata
degli   elementi   descrittivi,   e'  stata  notificata  a  cura  del
costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale
notifica.