Art. 16. Esaurimento del diritto 1. Il diritto di costitutore non si estende agli atti riguardanti il materiale della varieta' protetta, o di una varieta' di cui all'articolo 13, comma 3, che e' stato venduto o commercializzato in altro modo dal costitutore o con il suo consenso, sul territorio nazionale, oppure ogni altro materiale derivato dal suddetto materiale, a meno che tali atti non implichino una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' in questione ovvero non implichino una esportazione del materiale della varieta' che consenta di riprodurre la varieta' in uno Stato che non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale cui essa appartiene, salvo quando il materiale esportato e' destinato al consumo. 2. Ai fini del comma 1, si intende per materiale, con riferimento ad una varieta': a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di qualunque forma esso sia; b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante; c) qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta.