Art. 16.
                       Esaurimento del diritto

  1.  Il  diritto di costitutore non si estende agli atti riguardanti
il  materiale  della  varieta'  protetta,  o  di  una varieta' di cui
all'articolo  13, comma 3, che e' stato venduto o commercializzato in
altro  modo  dal  costitutore  o  con il suo consenso, sul territorio
nazionale,   oppure   ogni  altro  materiale  derivato  dal  suddetto
materiale, a meno che tali atti non implichino una nuova riproduzione
o  moltiplicazione  della varieta' in questione ovvero non implichino
una  esportazione  del  materiale  della  varieta'  che  consenta  di
riprodurre  la varieta' in uno Stato che non protegge la varieta' del
genere  o  della specie vegetale cui essa appartiene, salvo quando il
materiale esportato e' destinato al consumo.
  2.  Ai  fini del comma 1, si intende per materiale, con riferimento
ad una varieta':
  a)  il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di
qualunque forma esso sia;
  b)  il  prodotto  della raccolta, comprese piante intere e parti di
piante;
  c)   qualsiasi  prodotto  fabbricato  direttamente  a  partire  dal
prodotto della raccolta.