Art. 17.
                    Denominazione della varieta'

  1.  La  varieta'  e'  designata  con una denominazione destinata ad
essere la sua designazione generica.
  2.  La  denominazione  deve permettere di identificare la varieta'.
Essa  non  puo'  consistere  unicamente  di  cifre, a meno che non si
tratti  di  una  prassi stabilita per designare talune varieta'. Essa
non  deve  essere  suscettibile  di  indurre  in  errore  o di creare
confusione   quanto  alle  sue  caratteristiche,  al  valore  o  alla
identita'  della  varieta'  o  alla  identita'  del  costitutore.  In
particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che
designi,  sul territorio di uno Stato aderente all'UPOV, una varieta'
preesistente  della  stessa specie vegetale o di una specie simile, a
meno   che  quest'altra  varieta'  non  esista  piu'  e  che  la  sua
denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.
  3.   I   diritti   acquisiti   anteriormente   da  terzi  non  sono
pregiudicati.
  4.  La denominazione deve essere uguale a quella gia' registrata in
uno degli Stati aderenti all'UPOV per designare la stessa varieta'.
  5.  La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi
1, 2, 3 e 4 e' registrata.
  6.  La  denominazione  depositata  e registrata nonche' le relative
variazioni  sono  comunicate  alle  autorita'  competenti degli Stati
aderenti all'UPOV.
  7.  La  denominazione  registrata  deve  essere  utilizzata  per la
varieta'  anche  dopo  l'estinzione del diritto di costitutore, nella
misura  in  cui,  conformemente  alle disposizioni di cui al comma 3,
diritti   acquisiti   anteriormente   non   si   oppongano   a   tale
utilizzazione.
  8.  E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio
d'impresa,  un  nome commerciale o una simile indicazione, purche' la
denominazione   varietale   risulti,   in   ogni   caso,   facilmente
riconoscibile.