Art. 18.
                         Esame della domanda

  1.  L'esame  della  domanda  per  il  conferimento  del  diritto di
costitutore di nuove varieta' vegetali e' diretto ad accertare:
  a)  la  regolarita'  formale  della domanda e dei documenti ad essa
allegati;
  b) la conformita' della denominazione della nuova varieta' vegetale
alle disposizioni dell'articolo 17;
  c) la conformita' della varieta' alle disposizioni dell'articolo 4.
Tale conformita' puo' essere accertata mediante la coltivazione della
varieta',  o  altre  prove  necessarie  ovvero attraverso i risultati
ottenuti da prove di coltivazione o di altre prove gia' effettuate.