Art. 18. Esame della domanda 1. L'esame della domanda per il conferimento del diritto di costitutore di nuove varieta' vegetali e' diretto ad accertare: a) la regolarita' formale della domanda e dei documenti ad essa allegati; b) la conformita' della denominazione della nuova varieta' vegetale alle disposizioni dell'articolo 17; c) la conformita' della varieta' alle disposizioni dell'articolo 4. Tale conformita' puo' essere accertata mediante la coltivazione della varieta', o altre prove necessarie ovvero attraverso i risultati ottenuti da prove di coltivazione o di altre prove gia' effettuate.