Art. 2.

  Diritti patrimoniali e diritto morale
  1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta'
vegetali,  tranne  il  diritto  di  esserne riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili.
  2.  Il  diritto  a  essere  riconosciuto  autore  puo' essere fatto
valere,  dopo  la morte dell'autore, dalla persona da lui designata a
tale  effetto;  quando  tale  designazione manchi o dopo la morte del
designato,  il diritto anzidetto puo' essere fatto valere dal coniuge
e  dai  discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la
loro  morte, dai genitori ed altri discendenti ed in mancanza, o dopo
la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.