Art. 2. Diritti patrimoniali e diritto morale 1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta' vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. 2. Il diritto a essere riconosciuto autore puo' essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona da lui designata a tale effetto; quando tale designazione manchi o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto puo' essere fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori ed altri discendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.