Art. 20. Decadenza del diritto 1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni degli articoli 7 e 8 non sono piu' effettivamente soddisfatte. 2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'Amministrazione competente: a) non presenta, entro il termine di trenta giorni, le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta'; b) non ha pagato le tasse dovute per il mantenimento del proprio diritto; c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata. 3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e c), la decadenza e' dichiarata dall'U.I.B.M. su proposta del Ministero per le politiche agricole. 4. Il costitutore non puo' decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.