Art. 20.
                        Decadenza del diritto

  1.  Il  diritto di costitutore decade quando viene accertato che le
condizioni  degli  articoli  7  e  8  non  sono  piu'  effettivamente
soddisfatte.
  2.  Il  diritto  decade  inoltre se il costitutore, previa messa in
mora da parte dell'Amministrazione competente:
  a)   non   presenta,   entro   il  termine  di  trenta  giorni,  le
informazioni,  i  documenti  o  il  materiale  ritenuti  necessari al
controllo del mantenimento della varieta';
  b)  non  ha  pagato le tasse dovute per il mantenimento del proprio
diritto;
  c)  non propone, in caso di cancellazione della denominazione della
varieta'   successivamente  al  conferimento  del  diritto,  un'altra
denominazione adeguata.
  3.  Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e c), la decadenza e'
dichiarata  dall'U.I.B.M.  su proposta del Ministero per le politiche
agricole.
  4.  Il costitutore non puo' decadere dal proprio diritto per motivi
diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.