Art. 22. Funzioni amministrative 1. Le funzioni amministrative nella materia disciplinata dal presente decreto sono esercitate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che si avvale, per la fase di presentazione della domanda, della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo l8, comma 1, lettere b) e c), il Ministero per le politiche agricole formula parere vincolante avvalendosi della commissione consultiva istituita dall'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 974/1975, reca: "Norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722". Il testo dell'art. 18 e' il seguente: "Art. 18. - Per i pareri che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in conformita' delle disposizioni del presente decreto, e' istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. La commissione e' composta: 1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede; 2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: 3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varieta' dei prodotti sementieri; 6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti; 7) da un professore ordinario della facolta' di agraria di una Universita', designato dal Ministro per la pubblica istruzione; 8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste; 9) da un esaminatore tecnico dell'ufficio centrale brevetti; 10) da un funzionario del Ministero della sanita'. I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere prevsto un supplente. Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per l'esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati. In caso di mancato tempestivo rinnovo, la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo' sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta".