Art. 22.
                       Funzioni amministrative

  1.  Le  funzioni  amministrative  nella  materia  disciplinata  dal
presente  decreto  sono  esercitate  dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che  si  avvale,  per  la  fase di presentazione della domanda, della
collaborazione  delle  camere  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  ai  sensi  dell'articolo  20 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
  2. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo l8,
comma  1,  lettere  b)  e  c), il Ministero per le politiche agricole
formula  parere  vincolante  avvalendosi della commissione consultiva
istituita   dall'articolo   18,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.
 
           Note all'art. 22:
            -  Il  testo  dell'art.  20 del  decreto  legislativo  n.
          112/1998    (Conferimento   di       funzioni   e   compiti
          amministrativi   dello Stato alle  regioni  e  agli    enti
          locali,  in  attuazione  del  capo   I della legge 15 marzo
          1997, n. 59), e' il seguente:
            "Art.   20  (Funzioni   delle  camere    di    commercio,
          industria,  artigianato    e  agricoltura).    -    1. Sono
          attribuite   alle  camere    di  commercio,      industria,
          artigianato     e    agricoltura  le    funzioni esercitate
          dagli  uffici   metrici  provinciali    e  dagli     uffici
          provinciali     per    l'industria,    il    commercio    e
          l'artigianato,  ivi comprese quelle relative  ai brevetti e
          alla  tutela della proprieta' industriale.
            2.  Presso   le   camere    di   commercio,    industria,
          artigianato    e  agricoltura     e'     individuato     un
          responsabile   delle   attivita' finalizzate alla    tutela
          del  consumatore    e della fede  pubblica, con particolare
          riferimento  ai  compiti  in  materia   di   controllo   di
          conformita'    dei prodotti   e strumenti   di misura  gia'
          svolti  dagli uffici di cui al comma 1".
            - Il   decreto del    Presidente  della    Repubblica  n.
          974/1975,  reca:    "Norme  per  la  protezione delle nuove
          varieta' vegetali, in attuazione della delega  di cui  alla
          legge  16 luglio 1974,  n. 722".  Il testo dell'art. 18  e'
          il seguente:
            "Art.   18.   -   Per   i   pareri     che  il  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste   deve   esprimere   in
          conformita'  delle  disposizioni  del presente decreto,  e'
          istituita  presso  il Ministero   stesso una    commissione
          consultiva   nominata   con     decreto  del  Ministro  per
          l'agricoltura e le foreste.
             La commissione e' composta:
            1) da  un presidente di  sezione del Consiglio di  Stato,
          designato dal Presidente del Consiglio  di  Stato,  che  la
          presiede;
            2) dal  direttore generale della produzione  agricola del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
            3)  dal  direttore   generale per la tutela dei  prodotti
          agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
            4) dal direttore generale dell'economia montana  e  delle
          foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
            5)    dal  direttore   dell'istituto   conservatore   dei
          registri  delle varieta' dei prodotti sementieri;
              6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;
            7)   da un   professore ordinario   della  facolta'    di
          agraria   di una Universita', designato dal Ministro per la
          pubblica istruzione;
            8) dal direttore di  un  istituto  agrario  sperimentale,
          designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
            9)   da  un  esaminatore  tecnico  dell'ufficio  centrale
          brevetti;
              10) da un funzionario del Ministero della sanita'.
            I membri di cui  ai numeri da 2) a  6)    possono  essere
          sostituiti  da  funzionari  dei rispettivi   servizi; per i
          membri di cui  ai numeri da 7) a 10) deve essere prevsto un
          supplente.
            Con provvedimento motivato dal presidente possono  essere
          chiamati  a  far   parte della   commissione, per   l'esame
          delle   singole questioni,  anche  esperti  particolarmente
          qualificati,  in numero non superiore a tre.
            Le   funzioni  di    segretario  della  commissione  sono
          esercitate   da   un    funzionario        del    Ministero
          dell'agricoltura   e     delle  foreste,    della  carriera
          direttiva,  di  qualifica  non  inferiore  a  direttore  di
          sezione.
            La  commissione dura  in carica  un  triennio e   i  suoi
          componenti possono essere confermati.
            In  caso   di mancato tempestivo  rinnovo, la commissione
          continua  a  funzionare  fino  al  nuovo  provvedimento  di
          nomina.
            La  commissione,  prima di esprimere   il proprio parere,
          puo' sentire gli interessati o   i  loro  rappresentanti  i
          quali  devono    in  ogni  caso  essere convocati quando ne
          abbiano fatto richiesta".