Art. 25.
                  Tasse di concessione governativa

  1.  All'articolo 9, titolo IV, della tariffa indicata nella tabella
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  641,  modificato da ultimo con decreto del Ministro delle finanze
28  dicembre  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:
  a)  al  punto  1  sono  soppresse  le parole: "e per nuove varieta'
vegetali" nonche' le parole: "legge 14 ottobre 1985; n. 620";
  b)  al  punto  2  sono  soppresse le parole: "e licenza speciale su
brevetti per nuove varieta' vegetali".
  2.  Dopo l'articolo 9 della tabella annessa al decreto ministeriale
di cui al comma 1, e' aggiunto il seguente articolo 9-bis:
 "Art. 9-bis. - 1. Privativa per nuove varieta' vegetali:
  a)  tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di
quella  per  la  protezione  provvisoria (prima della concessione) L.
350.000;
  b)  tassa  per  il  mantenimento  in  vita  della  privativa (dalla
concessione della privativa):
     1 ................................ L. 150.000
     2 ................................ " 200.000
     3 ................................ " 250.000
     4 ................................ " 300.000
     5 ................................ " 350.000
     6 ................................ " 400.000
     7 ................................ " 450.000
     8 ................................ " 500.000
     9 ................................ " 550.000
    10 ................................ " 600.000
    11 ................................ " 650.000
    12 ................................ " 700.000
    13 ................................ " 750.000
    14 ................................ " 800.000
    15 ................................ " 850.000
    16 ................................ " 900.000
    17 ................................ " 950.000
    18 ................................ " 1.000.000
    19 ................................ " 1.050.000
    20 e successive " 1.100.000
  2.  Tasse  per  le  licenze  obbligatorie  su  privative  per nuove
varieta' vegetali:
    a) per la domanda: L. 800.000;
    b) per la concessione: L. 2.700.000.
  3.  Tasse  per  le trascrizioni di atti relativi alle privative per
nuove varieta' vegetali:
   per ogni privativa L. 120.000;
   per la lettera di incarico L. 50.000.
  4.  La  tassa  di  domanda per nuova varieta' vegetale, comprensiva
della  tassa  di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria,
non e' rimborsabile.".
 
           Nota all'art. 25:
            -  Si  riporta l'art. 9, titolo IV, della annessa tariffa
          delle  tasse  sulle  concessioni  governative,  di  cui  al
          decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,
          n.   641/1972 (Approvazione    della  nuova  tariffa  delle
          tasse  di  concessione  governativa)    come modificato dal
          presente D.Lgs.:
          "Articolo        Indicazione degli atti soggetti          d
                                      a tassa
               -                          -
                                      Titolo IV
                                Proprieta' industriale
                                    e intellettuale
          9         1. Brevetti  per invenzioni  industriali
                  (R.D.  29 giugno  1939, n. 1127; D.P.R.  26
                  febbraio  1968, n.  849; D.P.R.  22 giugno
                  1979, n. 338):
                     a) per la domanda di brevetto
                  e lettera di incarico
                     b)  per la  pubblicazione e  stampa
                  delle  decrizioni, riassunto  e tavole di
                  disegno:
                      1) se la descrizione, riassunto e
                  tavole di disegno non superano le 10 pagine
                      2) se la descrizione, riassunto e
                  tavole di disegno superano le 10, ma non le
                  20 pagine
                      3) se la descrizione, riassunto e tavole
                  di disegno superano le 20 pagine, ma non le
                  50 pagine
                      4) se la descrizione, riassunto e  tavole
                  di disegno superano le 50 pagine, ma non le
                  100 pagine
                      5) se la descrizione, riassunto e tavole
                  di disegno superano le 100 pagine
                     c) per mantenere in vita il brevetto:
                      primo anno
                      secondo anno
                      terzo anno
                      quarto anno
                      quinto anno
                      sesto anno
                      settimo anno
                      ottavo anno
                      nono anno
                      decimo anno
                      undicesimo anno
                      dodicesimo anno
                      tredicesimo anno
                      quattordicesimo anno
                      quindicesimo anno e successivi
                    2.  Licenza obbligatoria  su  brevetti
                  per invenzioni  industriali (leggi e decreti
                  citati nel comma 1):
                      a) per la domanda
                      b) per la concessione
                    3. Trascrizione di  atti  relativi ai  brevetti
                  (leggi e  decreti citati nel comma 1):
                  per ogni brevetto
           Note:
            1.  La    tassa  di cui al   comma 1, lettera  a), non e'
          dovuta  per la domanda di brevetto europeo; se    ne  viene
          richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano
          la    tassa  deve  essere pagata entro il termine stabilito
          dall'ufficio italiano brevetti e marchi.
            2. Agli effetti della tassa annuale  si intende per  anno
          il periodo di dodici  mesi decorrente  dal mese  in cui  e'
          stata    depositata la domanda   o dal  corrispondente mese
          dell'anno solare  successivo. Il pagamento
            deve essere   eseguito: a)  prima    del  deposito  della
          domanda,  salvo rimborso  se questa  e'  stata  rigettata o
          ritirata,  per le   tasse relative al  primo  triennio;  b)
          entro  il  termine di quattro mesi dalla data di emanazione
          del brevetto, per le   tasse eventualmente scadute  fino  a
          tale  termine;  c) entro  il mese  corrispondente a  quello
          di deposito della  domanda, per le  tasse che scadono  dopo
          l'emanazione del brevetto    o,  eventualmente,  dopo    il
          termine  di cui   alla lettera b). E' ammesso  il pagamento
          anticipato di piu' tasse  annuali. Per i brevetti   europei
          validi  in  Italia  la tassa  annuale  e' dovuta  a partire
          dall'anno   successivo   a   quello   in  cui  l'emanazione
          del  brevetto    europeo    e'  stata    menzionata     nel
          Bollettino  europeo    dei  brevetti e deve   essere pagata
          entro il mese  corrispondente a quello  di  deposito  della
          domanda di brevetto europeo.
            3.  Il   ritardo  nel   pagamento  della  tassa   annuale

          comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e,
          se  superiore  a  sei  mesi,   anche   la   decadenza   del
          brevetto,  o  la  cessazione  della validita' in Italia del
          brevetto  europeo, con effetto dal  compimento  dell'ultimo
          anno    per il quale la  tassa e' stata pagata.  In caso di
          incompletezza o  di irregolarita' del pagamento  per errore
          scusabile  l'ufficio  italiano  brevetti  e   marchi   puo'
          ammetterne   l'integrazione  o  la  regolarizzazione  anche
          tardiva.
            4.  La  tassa annuale  e'   ridotta   alla   meta',  fino
          alla  revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del
          brevetto  ha offerto al pubblico  licenza   per  l'uso  non
          esclusivo   dell'invenzione   con dichiarazione  pubblicata
          nel bollettino dei brevetti.
            5. La tassa  di cui al comma  2, lettera b), deve  essere
          pagata  su richiesta   dell'Ufficio  italiano  brevetti   e
          marchi  prima  della concessione della licenza".