Art. 25. Tasse di concessione governativa 1. All'articolo 9, titolo IV, della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, modificato da ultimo con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 1 sono soppresse le parole: "e per nuove varieta' vegetali" nonche' le parole: "legge 14 ottobre 1985; n. 620"; b) al punto 2 sono soppresse le parole: "e licenza speciale su brevetti per nuove varieta' vegetali". 2. Dopo l'articolo 9 della tabella annessa al decreto ministeriale di cui al comma 1, e' aggiunto il seguente articolo 9-bis: "Art. 9-bis. - 1. Privativa per nuove varieta' vegetali: a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) L. 350.000; b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): 1 ................................ L. 150.000 2 ................................ " 200.000 3 ................................ " 250.000 4 ................................ " 300.000 5 ................................ " 350.000 6 ................................ " 400.000 7 ................................ " 450.000 8 ................................ " 500.000 9 ................................ " 550.000 10 ................................ " 600.000 11 ................................ " 650.000 12 ................................ " 700.000 13 ................................ " 750.000 14 ................................ " 800.000 15 ................................ " 850.000 16 ................................ " 900.000 17 ................................ " 950.000 18 ................................ " 1.000.000 19 ................................ " 1.050.000 20 e successive " 1.100.000 2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varieta' vegetali: a) per la domanda: L. 800.000; b) per la concessione: L. 2.700.000. 3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varieta' vegetali: per ogni privativa L. 120.000; per la lettera di incarico L. 50.000. 4. La tassa di domanda per nuova varieta' vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non e' rimborsabile.".
Nota all'art. 25: - Si riporta l'art. 9, titolo IV, della annessa tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641/1972 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse di concessione governativa) come modificato dal presente D.Lgs.: "Articolo Indicazione degli atti soggetti d a tassa - - Titolo IV Proprieta' industriale e intellettuale 9 1. Brevetti per invenzioni industriali (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127; D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849; D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338): a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico b) per la pubblicazione e stampa delle decrizioni, riassunto e tavole di disegno: 1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine 2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine 3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non le 50 pagine 4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non le 100 pagine 5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine c) per mantenere in vita il brevetto: primo anno secondo anno terzo anno quarto anno quinto anno sesto anno settimo anno ottavo anno nono anno decimo anno undicesimo anno dodicesimo anno tredicesimo anno quattordicesimo anno quindicesimo anno e successivi 2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1): a) per la domanda b) per la concessione 3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto Note: 1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non e' dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'ufficio italiano brevetti e marchi. 2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui e' stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito: a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa e' stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine; c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). E' ammesso il pagamento anticipato di piu' tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale e' dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo e' stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo. 3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validita' in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa e' stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarita' del pagamento per errore scusabile l'ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva. 4. La tassa annuale e' ridotta alla meta', fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti. 5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza".