Art. 26.
                            T a r i f f e
  1.   Per   i  pareri  e  i  necessari  controlli  tecnici  previsti
dall'articolo  18,  sono  dovuti  i  compensi  previsti dalle tariffe
stabilite con decreto del Ministro per le politicheagricole in misura
corrispondente  all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono
versati  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati,
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  all'apposita  unita'  previsionale  dello
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.