Art. 26. T a r i f f e 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro per le politicheagricole in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.