Art. 27.
                          Oneri finanziari

  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'articolo 22 del
presente  decreto,  valutati in lire 50 milioni annui a decorrere dal
1999,  si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 25.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.