Art. 27. Oneri finanziari 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 del presente decreto, valutati in lire 50 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.