Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per costitutore: a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta'; b) la persona che e' il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro; c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere precedenti. 2. Si intende per varieta' un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore puo' essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un'entita' rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.