Art. 3.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per costitutore:
  a)  la  persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una
varieta';
  b)   la   persona   che  e'  il  datore  di  lavoro  della  persona
sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
  c)  l'avente  diritto  o  avente  causa dai soggetti indicati nelle
lettere precedenti.
  2. Si intende per varieta' un insieme vegetale di un taxon botanico
del  grado  piu'  basso conosciuto che, conformandosi integralmente o
meno  alle  condizioni  previste  per  il conferimento del diritto di
costitutore puo' essere:
  a)  definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o
da una certa combinazione di genotipi;
  b)  distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione
di almeno uno dei suddetti caratteri;
  c) considerato come un'entita' rispetto alla sua idoneita' a essere
riprodotto in modo conforme.