Art. 32. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Entro lo stesso termine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole adotta, con decreto, il regolamento di esecuzione. 3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, fatti salvi gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19; b) la legge 14 ottobre 1985, n. 620; c) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 novembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato De Castro, Ministro per le politiche agricole Dini, Ministro degli affari esteri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art 32: - Il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 del citato D.P.R. n. 974/1975 e' il seguente: "Art. 14. - Ai brevetti concernenti nuove varieta' vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni in materia di licenze obbligatorie. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'art. 1 del citato decreto si verifica quando il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varieta' vegetale brevettata in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale". "Art. 15. - Con le stesse modalita' previste nel decreto del Presidente dell a Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, possono altresi', per motivi di interesse pubblico e indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del brevetto, essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del brevetto, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di varieta' vegetali brevettate che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione di medicinali". "Art. 16. - Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze. La misura e le modalita' di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentato ai sensi dell'art. 54-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma, dello stesso decreto. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo per il titolare del brevetto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione e/o di moltiplicazione necessario". "Art. 17. - Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre sperimentazioni nel territorio nazionale ed ispezioni nei luoghi di produzione. Per gli stessi fini detto Ministero puo' valersi anche dell'opera di istituti di sperimentazione agraria, di istituti universitari e di istituti previsti in convenzioni internazionali od accordi alle quali l'Italia abbia aderito". "Art. 19. - Ai componenti della commissione estranei alle amministrazioni dello Stato e' corrisposto, ove competa, il trattamento di missione corrispondente a quello spettante al personale statale con qualifica di dirigente superiore". - Il titolo del citato D.P.R. n. 974/1975 e' in nota all'art. 22. - Per quanto concerne la legge n. 620 del 1985 e il D.P.R. n. 391 del 1994, v. nelle note alle premesse.