Art. 32.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il novantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2.   Entro  lo  stesso  termine  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con il Ministro per le
politiche agricole adotta, con decreto, il regolamento di esecuzione.
  3.  Dalla  data  di  entrata in vigore del regolamento previsto dal
comma 2 sono abrogate le seguenti disposizioni:
  a)  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974,  come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno  1979,  n.  338, fatti salvi gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e
19;
    b) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
  c)  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 novembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bersani,  Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                   De   Castro,   Ministro   per   le
                                  politiche agricole
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                    Ciampi,  Ministro del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Nota all'art 32:
            - Il testo degli articoli 14, 15,  16, 17 e 19 del citato
          D.P.R. n.  974/1975 e' il seguente:
            "Art.  14. -  Ai brevetti   concernenti nuove    varieta'
          vegetali    si  applicano, in   quanto compatibili   con le
          disposizioni  contenute nel presente decreto,  le norme del
          D.P.R.  26    febbraio  1968,  n.     849,   e   successive
          modificazioni in materia di licenze obbligatorie.
            La    mancanza,    la    sospensione   o   la   riduzione
          dell'attuazione prevista all'art.   1 del   citato  decreto
          si  verifica    quando  il   titolare del brevetto o il suo
          avente causa, direttamente    o  a  mezzo  di  uno  o  piu'
          licenziatari,    non    pone    a      disposizione   degli
          utilizzatori,   nel territorio      dello    Stato,      il
          materiale    di  propagazione   e  di moltiplicazione della
          varieta'  vegetale  brevettata  in  misura  adeguata   alle
          esigenze dell'economia nazionale".
            "Art.    15. -   Con  le  stesse modalita'  previste  nel
          decreto  del Presidente  dell  a Repubblica   26   febbraio
          1968,  n.  849,  possono altresi', per motivi di  interesse
          pubblico e indipendentemente dalla attuazione  dell'oggetto
          del  brevetto,  essere  concesse,    in  qualunque momento,
          mediante  pagamento  di   equo  compenso  al  titolare  del
          brevetto,     licenze   obbligatorie     speciali,      non
          esclusive,      per  l'utilizzazione di   varieta' vegetali
          brevettate che  possono servire all'alimentazione  umana  o
          del   bestiame,  nonche'  per  usi  terapeutici  o  per  la
          produzione di medicinali".
            "Art.   16. -   Le licenze    previste  negli    articoli
          precedenti    sono  concesse  su    conforme  parere    del
          Ministero dell'agricoltura   e delle foreste    che      si
          pronuncia    sulle    condizioni      prescritte   per   la
          concessione delle licenze. La misura   e  le  modalita'  di
          pagamento  del  compenso,    in    caso    di   opposizione
          presentato   ai   sensi   dell'art.   54-quater  del  regio
          decreto  29  giugno 1939, n. 1127, sono determinate a norma
          dell'art. 50, secondo comma, dello stesso decreto.
            Il decreto  di concessione  della licenza puo'  prevedere
          l'obbligo per  il  titolare    del  brevetto   di   mettere
          a    disposizione    del  licenziatario   il materiale   di
          propagazione  e/o di  moltiplicazione necessario".
            "Art. 17. - Per gli  accertamenti indispensabili ai  fini
          dei  pareri  previsti  nel presente decreto,   il Ministero
          dell'agricoltura   e   delle   foreste      puo'   disporre
          sperimentazioni nel  territorio nazionale  ed ispezioni nei
          luoghi di produzione.
            Per  gli stessi  fini detto Ministero puo'  valersi anche
          dell'opera  di  istituti  di  sperimentazione  agraria,  di
          istituti universitari e di istituti previsti in convenzioni
          internazionali   od   accordi  alle  quali  l'Italia  abbia
          aderito".
            "Art.  19.    -   Ai   componenti   della     commissione
          estranei    alle  amministrazioni    dello      Stato    e'
          corrisposto,  ove   competa,  il trattamento  di   missione
          corrispondente  a  quello   spettante  al personale statale
          con qualifica di dirigente superiore".
            - Il titolo del citato D.P.R.  n.  974/1975  e'  in  nota
          all'art. 22.
            -  Per  quanto  concerne   la legge n. 620 del 1985 e  il
          D.P.R. n. 391 del 1994, v. nelle note alle premesse.