Art. 5.
                            N o v i t a'

  1.  La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della
domanda   di   costitutore,   il   materiale  di  riproduzione  o  di
moltiplicazione  vegetativa, o un prodotto di raccolta della varieta'
non  e'  stato  venduto  ne'  consegnato  a  terzi in altro modo, dal
costitutore  o  con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della
varieta':
  a)  sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito
della domanda;
  b)  in  qualsiasi  altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di
alberi e viti da oltre sei anni.