Art. 5. N o v i t a' 1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto ne' consegnato a terzi in altro modo, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta': a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei anni.