Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono
contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo
minimo  di  cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di
capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non
verranno prese in considerazione.
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere superiore all'importo indicato
nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo
comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita' indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale
del 25 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 28 gennaio 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 25 maggio 1999.