Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  articolo  avra' inizio il collocamento della diciottesima
tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto   ministeriale  13 maggio  1999,  n.  219,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 159 del 9 luglio
1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche.
Gli  "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare
inoltrando  le  domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno
28 gennaio  2000  con  le  modalita' indicate nell'art. 12 del citato
decreto del 25 maggio 1999.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della diciassettesima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale del
25 maggio  1999. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere
presentata   con   le   modalita'  di  cui  all'art.  7  del  decreto
ministeriale  del  25 maggio  1999  e  dovra' contenere l'indicazione
dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in
considerazione.
  Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo
del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  richieste  di  importo  non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile  del  prestito  verranno arrotondate per difetto; per
eventuali  richieste  distribuite  su  piu'  offerte  verra' presa in
considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in
considerazione  eventuali  prezzi diversi da quello di aggiudicazione
d'asta.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.