Art. 2. 1. Le aziende interessate forniscono all'Istituto superiore di sanita', ai fini di una verifica delle procedure di convalida, informazioni dettagliate sul metodo di amplificazione genica utilizzato e sulla sua validazione, effettuata con l'impiego di preparati di riferimento di HCV-RNA calibrati in unita' di misura internazionalmente riconosciute ("Unita' internazionali").