Art. 2.
  1.  Le aziende  interessate  forniscono  all'Istituto superiore  di
sanita',  ai  fini di  una  verifica  delle procedure  di  convalida,
informazioni   dettagliate  sul   metodo  di   amplificazione  genica
utilizzato  e  sulla sua  validazione,  effettuata  con l'impiego  di
preparati di  riferimento di  HCV-RNA calibrati  in unita'  di misura
internazionalmente riconosciute ("Unita' internazionali").