(all. 1 - art. 1)
                             PARTE PRIMA
                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               CAPO I
                               ART. 1
                        Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica al personale con rapporto di lavoro  a
   tempo  indeterminato  o  determinato, escluso quello con qualifica
   dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto delle  Regioni  e
   delle  Autonomie  Locali  di  cui  all'accordo quadro del 2 giugno
   1998,  dal  Comune  di  Campione,  d'Italia,   dalle   istituzioni
   pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  (I.P.A.B.) che svolgono
   prevalente  attivita'  assistenziale  individuate  dalle   Regioni
   nonche' ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case
   da gioco.
2.  Nel  testo  del  presente  contratto  i  riferimenti  al D.Lgs. 3
   febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o  sostituito  dai
   Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e
   29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs. n.29 del 1993.
                               ART. 2
 Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
1.  Il  presente  contratto  concerne  il periodo 1 gennaio 1998 - 31
   dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido  dal  1  gennaio
   1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
   stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3.  Gli  istituti  a  contenuto  economico  e normativo con carattere
   vincolato ed automatico  sono  applicati  dagli  enti  destinatari
   entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4.  Il  presente  contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
   anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una  delle  parti
   con  lettera  raccomandata,  almeno tre mesi prima di ogni singola
   scadenza.   In caso  di  disdetta,  le  disposizioni  contrattuali
   rimangono  in  vigore  fino  a  quando  non  siano  sostituite dal
   successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le  piattaforme  sono
   presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
   periodo  e  per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
   parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne'  procedono
   ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
   di  scadenza  o  dalla data di presentazione delle piattaforme, se
   successiva,  ai  dipendenti  del  comparto  sara'  corrisposta  la
   relativa  indennita' secondo le scadenze previste dall'accordo sul
   costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalita' di erogazione  di
   detta indennita', l'A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli
   artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n. 29 del 1993.
7.  In  sede  di  rinnovo  biennale per la parte economica, ulteriore
   punto  di  riferimento  del  negoziato  sara'   costituito   dalla
   comparazione  tra  l'inflazione  programmata  e  quella  effettiva
   intervenuta nel precedente biennio, secondo  quanto  previsto  dal
   citato accordo del 23.7.1993.
                              TITOLO II
                         RELAZIONI SINDACALI
                               CAPO I
                               ART. 3
                        Obiettivi e strumenti
1.  Il  sistema  delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti
   ruoli e responsabilita' degli enti e dei sindacati, e' definito in
   modo  coerente  con  l'obiettivo  di  contemperare  l'esigenza  di
   incrementare  e  mantenere  elevate l'efficacia e l'efficienza dei
   servizi   erogati   alla   collettivita',   con   l'interesse   al
   miglioramento   delle   condizioni   di  lavoro  e  alla  crescita
   professionale del personale.
2. Il predetto obiettivo comporta la  necessita'  di  un  sistema  di
   relazioni  sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli
   relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle. materie  e
   con le modalita' indicate dal presente contratto;
c)  contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con
   la partecipazione di piu' enti, secondo la disciplina degli  artt.
   5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo
   la disciplina dell'art. 13 del CCNL del 6.7.1995;
d) concertazione ed informazione.
                               ART. 4
 Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
1.  In  ciascun  ente,  le  parti  stipulano  il contratto collettivo
   decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui  all'art.  15
   nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art. 17.
2.  In  sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono
   regolate le seguenti materie:
a) i  criteri  per  la  ripartizione  e  destinazione  delle  risorse
   finanziarie,  indicate  nell'art.  15,  per  le finalita' previste
   dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo  stesso
   articolo 17;
b)  i  criteri  generali  relativi  ai  sistemi di incentivazione del
   personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento  della
   produttivita'  e  di  miglioramento della qualita' del servizio; i
   criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici
   e standard di valutazione  ed  i  criteri  di  ripartizione  delle
   risorse  destinate  alle  finalita'  di  cui all'art. 17, comma 2,
   lett. a);
c) le fattispecie,  i  criteri,  i  valori  e  le  procedure  per  la
   individuazione  e  la  corresponsione  dei  compensi relativi alle
   finalita' previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e pluriennali delle  attivita'  di  formazione
   professionale,  riqualificazione e aggiornamento del personale per
   adeguarlo ai processi di innovazione;
e)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la  garanzia  e  il
   miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi  rivolti
   alla  prevenzione  e  alla  sicurezza  sui  luoghi  i  lavoro, per
   l'attuazione degli adempimenti rivolti  a  facilitare  l'attivita'
   dei dipendenti disabili;
f)   implicazioni   in   ordine  alla  qualita'  del  lavoro  e  alla
   professionalita' dei dipendenti in conseguenza  delle  innovazioni
   degli  assetti  organizzativi,  tecnologiche  e  della  domanda di
   servizi;
g) le pari opportunita', per le finalita' e con le procedure indicate
   dall'art. 28 del DPR 19  novembre  1990,  n.  333,  anche  per  le
   finalita' della legge 10 aprile 1991,n.125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attivita'
   e  prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate
   nell'art. 15, comma 1, lettera k);
i) le modalita' e  le  verifiche  per  l'attuazione  della  riduzione
   d'orario di cui all'art.22;
l)  le  modalita' di gestione delle eccedenze di personale secondo la
   disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 35
   del D.Lgs. 29/93;
m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.
3. La  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  riguarda,
   altresi',  le  materie  previste  dall'art.  16, comma 1, del CCNL
   stipulato in data 31.3.1999:
4. Fermi restando i principi dell'autonomia  negoziale  e  quelli  di
   comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni
   dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo
   tra  le  parti  fino  ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le
   parti  riassumono  le  rispettive  prerogative   e   liberta'   di
   iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma
   2, lett. d), e) , f) ed m).
5.  I  contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere
   in contrasto  con  vincoli  risultanti  dai  contratti  collettivi
   nazionali  o  comportare  oneri  non  previsti  rispetto  a quanto
   indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5,
   e dall'art. 16. Le clausole difformi  sono  nulle  e  non  possono
   essere applicate.
                               ART. 5
  Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
                  collettivo decentrato integrativo
1.   I  contratti  collettivi  decentrati  integrativi  hanno  durata
   quadriennale e si riferiscono a tutti  gli  istituti  contrattuali
   rimessi   a   tale  livello  da  trattarsi  in  un'unica  sessione
   negoziale.  Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL
   che,  per  loro  natura,  richiedano  tempi  diversi  o  verifiche
   periodiche.    L'utilizzo  delle risorse e' determinato in sede di
   contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire  la  delegazione  di  parte  pubblica
   abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
   quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto
   ed  a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma
   2,  per  l'avvio  del  negoziato,  entro   trenta   giorni   dalla
   presentazione delle piattaforme.
3.  Il  controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
   collettiva decentrata integrativa con i  vincoli  di  bilancio  e'
   effettuato  dal  collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo
   non sia previsto, dai nuclei  di  valutazione  o  dai  servizi  di
   controllo  interno.  A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
   decentrato integrativo definita  dalla  delegazione  trattante  e'
   inviata  a  tale  organismo  entro 5 giorni, corredata da apposita
   relazione illustrativa' tecnico-finanziaria. Trascorsi  15  giorni
   senza   rilievi,   l'organo  di  governo  dell'ente  autorizza  il
   presidente della delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla
   sottoscrizione del contratto.
4.  I  contratti  collettivi  decentrati integrativi devono contenere
   apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure  di  verifica
   della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
   stipulazione   dei   successivi  contratti  collettivi  decentrati
   integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'A.RA.N, entro cinque giorni
   dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la  specificazione
   delle  modalita'  di  copertura dei relativi oneri con riferimento
   agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del  CCNL  del  6.7.1995
   conservano  la  loro  efficacia  sino  alla  sottoscrizione presso
   ciascun ente del contratto collettivo  decentrato  integrativo  di
   cui al presente articolo.
                               ART. 6
     Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
                            territoriale
1.  La  contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di
   enti di minori dimensioni demografiche, nonche' le IPAB  prive  di
   dirigenza,  puo'  svolgersi  a  livello territoriale sulla base di
   protocolli d'intesa fra le organizzazioni sindacali firmatarie del
   presente contratto e l'ANCI  e  l'UNCEM,  da  definirsi,  in  sede
   regionale  o provinciale oppure di comunita' montane o di consorzi
   ed unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto  a  piu'  enti
   locali. A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i
   relativi soggetti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
- la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
- la composizione della delegazione sindacale;
- la procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto
   decentrato  integrativo  territoriale,  ivi  compreso il controllo
   sulle compatibilita' dei costi con i vincoli di  bilancio,  con  i
   vincoli di cui all'art. 5.
3.  Gli  Enti  che  aderiscono ai protocolli definiscono con apposita
   intesa, secondo i rispettivi  ordinamenti,  le  modalita'  per  la
   formulazione degli atti di indirizzo.
                               ART. 7
                            Informazione
1.   L'ente  informa  periodicamente  e  tempestivamente  i  soggetti
   sindacali di cui all'art. 10,  comma  2,  sugli  atti  di  valenza
   generale,  anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto
   di lavoro, l'organizzazione degli uffici la  gestione  complessiva
   delle risorse umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL
   prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata
   integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
3.  Ai  fini di una piu' compiuta informazione le parti, su richiesta
   di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno  annuale  ed
   in  ogni  caso  in presenza di: iniziative concernenti le linee di
   organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi;   iniziative   per
   l'innovazione  tecnologica  degli  stessi;  eventuali  processi di
   dismissione, di  esternalizzazione  e  di  trasformazione,  tenuto
   anche  conto  di quanto stabilito dall'art.  11, comma 5, del CCNL
   quadro per la definizione dei comparti  di  contrattazione  del  2
   giugno 1998.
7.  Nei  casi  di  cui  all'art.  19 del D.Lgs. 626/94 e' prevista la
   consultazione   del   rappresentante   della   sicurezza.       La
   consultazione  e' altresi' effettuata nelle materie in cui essa e'
   prevista dal D.Lgs.  29/93.
                               ART. 8
                            Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti  di  cui  all'art.  10,  comma  2,  ricevuta
   l'informazione,  ai  sensi  dell'art.  7,  puo' attivare, mediante
   richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si  effettua
   per le materie previste dall'art. 16, comma 2, del CCNL, stipulato
   il 31.3.1999 e per le seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b)  calendari  delle  attivita' delle istituzioni scolastiche e degli
   asili nido;
c)  criteri  per  il  passaggio  dei  dipendenti   per   effetto   di
   trasferimento   di   attivita'   o   di  disposizioni  legislative
   comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilita' interna;
f) definizione dei criteri  per  la  determinazione  dei  carichi  di
   lavoro,  limitatamente  alle  amministrazioni  che ancora vi siano
   tenute ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993.
2. La concertazione si svolge  in  appositi  incontri,  che  iniziano
   entro  il  quarto  giorno dalla data di ricezione della richiesta;
   durante  la  concertazione  le  parti  si   adeguano,   nei   loro
   comportamenti,  ai  principi  di  responsabilita',  correttezza  e
   trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta  giorni
   dalla  data  della  relativa richiesta. Dell'esito della stessa e'
   redatto specifico verbale dal quale risultino le  posizioni  delle
   parti.
                               CAPO II
                        I SOGGETTI SINDACALI
                               ART. 9
               Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a)  le  rappresentanze  sindacali  unitarie  (R.S.U.) elette ai sensi
   dell'accordo  collettivo  quadro   per   la   costituzione   delle
   rappresentanze  sindacali  unitarie  per il personale dei comparti
   delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del  relativo
   regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b)  gli  organismi  di  tipo associativo delle associazioni sindacali
   rappresentative  previste  dall'art.  10,  comma  2,  dell'accordo
   collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi
   compresi  quelli  previsti  dall'art.10,  comma 3, del CCNL quadro
   sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e  permessi
   sindacali  stipulato  il  7  agosto  1998,  sono  quelli  previsti
   dall'art. 10, comma 1, del medesimo accordo.
                               ART. 10
                   Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa,
   fatto  salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i
   dirigenti o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari    che
   fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di
     categoria firmatarie del presente CCNL.
3.  Gli  enti  possono  avvalersi,  nella  contrattazione  collettiva
   integrativa  decentrata,  dell'assistenza  dell'Agenzia   per   la
   rappresentanza    negoziale    delle   pubbliche   amministrazioni
   (A.RA.N.).
                              CAPO III
              PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
                               ART. 11
                     Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi  di
   correttezza,   buona  fede  e  trasparenza  dei  comportamenti  ed
   orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese  del
   negoziato   relativo  alla  contrattazione  decentrata  le  parti,
   qualora  non  vengano  interrotte  le  trattative,  non   assumono
   iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. Durante il
   periodo  in  cui  si svolge la concertazione le parti non assumono
   iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
                            PARTE SECONDA
                             TITOLO III
                        TRATTAMENTO ECONOMICO
                               ART. 12
                        Incrementi tabellari
1.  Gli  stipendi tabellari derivanti dalla applicazione dell'art.  1
   del CCNL del 16.7.1996 sono  incrementati  degli  importi  mensili
   lordi,  per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A,
   alle scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati  nel  comma
   1,  i  valori  economici  dei trattamenti correlati alle posizioni
   iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui
   al CCNL del 31.3.1999, sono rideterminati secondo  le  indicazioni
   delle allegate tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.
3.   Sono   confermate   l'indennita'   integrativa   speciale  e  la
   retribuzione individuale di anzianita' negli importi in  godimento
   dal  personale  in servizio alla data di stipulazione del presente
   contratto.
                               ART. 13
                     Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che  cessera'  dal  servizio
   con  diritto  a  pensione  nel  periodo  di  vigenza  della  parte
   economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di  cui
   all'art.  12  hanno  effetto  integralmente, alle scadenze e negli
   importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del
   trattamento di quiescenza. Agli effetti della indennita' premio di
   servizio, dell'indennita' sostitutiva del  preavviso,  nonche'  di
   quella  prevista  dall'art. 2122 del codice civile, si considerano
   solo gli scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del
   rapporto.
2.  Salvo  diversa  espressa  previsione  del CCNL. del 6.7.1995, gli
   incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art.  12  hanno
   effetto,  dalle  singole  decorrenze,  su  tutti sugli istituti di
   carattere  economico  per  la  cui  quantificazione   le   vigenti
   disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare
   annuo.
3.  Al  personale  della  ex  ottava  qualifica  che  ne  abbia  gia'
   beneficiato, e' conservato,  negli  attuali  importi,  nell'ambito
   della   retribuzione   individuale   di  anzianita',  il  compenso
   riconosciuto dall'art. 69, comma 1, del DPR n. 268/1997.
                               ART. 14
                        Lavoro straordinario
1. Per la corresponsione dei compensi relativi  alle  prestazioni  di
   lavoro  straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999,
   risorse finanziarie in misura non superiore  a  quelle  destinate,
   nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del
   CCNL  del  6.7.1995,  per la parte che residua dopo l'applicazione
   dell'art. 15, comma 1, lettera a) del presente  CCNL.  Le  risorse
   eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale
   applicazione  delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera
   a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche  ed  integrazioni,
   sono destinate ad incrementare le disponibilita' dell'art. 15.
2.  Le  risorse  di cui al comma 1 possono essere incrementate con le
   disponibilita'  derivanti  da  specifiche  disposizioni  di  legge
   connesse  alla  tutela di particolari attivita', ed in particolare
   di quelle elettorali,  nonche'  alla  necessita'  di  fronteggiare
   eventi eccezionali.
3.  Le  parti  si  incontrano  a  livello  di  ente, almeno tre volte
   all'anno, per valutare le condizioni  che  hanno  reso  necessario
   l'effettuazione  di  lavoro  straordinario  e  per  individuare le
   soluzioni  che  possono  consentirne  una  progressiva  e  stabile
   riduzione,     anche     mediante    opportuni    interventi    di
   razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati  a  consuntivo
   confluiscono  nelle  risorse  indicate  nell'art.  15,  in sede di
   contrattazione    decentrata    integrativa,    con    prioritaria
   destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione
   del personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno
   al  pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
   sono ridotte nella misura  del  3%  ed  il  limite  massimo  annuo
   individuale  per  le  medesime prestazioni e' rideterminato in 180
   ore. I risparmi derivanti dall'applicazione  del  presente  comma,
   confluiscono  nelle  risorse  di  cui  all'art. 15 con prioritaria
   destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione
   del personale.
5. E' consentita la corresponsione da parte  dell'ISTAT  e  di  altri
   Enti   od   Organismi   pubblici   autorizzati  per  legge  o  per
   provvedimento  amministrativo,  per  il  tramite  degli  enti  del
   comparto,  di  specifici  compensi al personale per le prestazioni
   connesse ad indagini periodiche ed attivita' di settore rese al di
   fuori dell'orario ordinario di lavoro.
                               ART. 15
  Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
                            produttivita'
1. Presso ciascun ente, a decorrere dal  1.1.1999,  sono  annualmente
   destinate   alla   attuazione   della  nuova  classificazione  del
   personale, fatto salvo quanto previsto nel  comma  5,  secondo  la
   disciplina   del  CCNL  del  31.3.1999,  nonche'  a  sostenere  le
   iniziative rivolte a migliorare la produttivita',  l'efficienza  e
   l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c),
   d)  ed  e)  del  CCNL  6.7.1995,  e  successive  modificazioni  ed
   integrazioni, previsti, per l'anno 1998 e costituiti in base  alla
   predetta   disciplina   contrattuale,   comprensivi   anche  delle
   eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della
   l. 662/96, nonche' la  quota  parte  delle  risorse  di  cui  alla
   lettera  a)  dello  stesso  art.  31,  comma  2, gia' destinate al
   personale delle ex qualifiche VII ed VIII che  risulti  incaricato
   delle  funzioni  dell'area delle posizioni organizzative calcolata
   in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
b) le  eventuali  risorse  aggiuntive  destinate  nell'anno  1998  al
   trattamento  economico  accessorio  ai sensi dell'art. 32 del CCNL
   del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del  16.7.1996,  nel  rispetto
   delle effettive disponibilita' di bilancio dei singoli enti;
c)  gli  eventuali  risparmi  di  gestione  destinati  al trattamento
   accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art.  32  del
   CCNL  del  6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora
   dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione  non
   risulti  un incremento delle spese del personale dipendente, salvo
   quello derivante dalla applicazione del CCNL;
d)  le  somme  derivanti  dalla  attuazione  dell'art. 43 della legge
   449/1997;
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
   da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1,
   comma  57  e  seguenti  della  legge  n.  662/1996  e   successive
   integrazioni e modificazioni;
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.
   2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
g)  l'insieme  delle  risorse  gia'  destinate,  per  l'anno 1998, al
   pagamento del livello  economico  differenziato  al  personale  in
   servizio,  nella  misura  corrispondente alle percentuali previste
   dal CCNL del 16.7.1996;
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennita' di L.
   1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
i)  da  una  quota  degli  eventuali  minori  oneri  derivanti  dalla
   riduzione  stabile  di  posti  di  organico  del  personale  della
   qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo  corrispondente
   allo  0,2%  del  monte  salari  annuo  della  stessa dirigenza, da
   destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma  2,
   lett. c); la disciplina della presente lettera e' applicabile alle
   Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;
j)  un  importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa
   la quota relativa alla dirigenza,  corrispondente  all'incremento,
   in  misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento
   economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per
   l'anno successivo;
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge  finalizzano  alla
   incentivazione  di  prestazioni  o  di risultati del personale, da
   utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17,
l)  le  somme  connesse  al  trattamento  economico  accessorio   del
   personale   trasferito   agli   enti   del   comparto   a  seguito
   dell'attuazione  dei  processi  di  decentramento  e   delega   di
   funzioni.
m)   gli   eventuali  risparmi  derivanti  dalla  applicazione  della
   disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.
n)  per  le  Camere  di  commercio,  in  condizioni   di   equilibrio
   finanziario,  un  importo  non  superiore  a  quello  stabilito al
   31.12.1997, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio
   dell'ente sussista  la  relativa  capacita'  di  spesa,  le  parti
   verificano  l'eventualita'  dell'integrazione,  a  decorrere dal 1
   aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1,  sino  ad
   un  importo  massimo  corrispondente  all'1,2 % su base annua, del
   monte  salari  dell'anno  '97,  esclusa  la  quota  relativa  alla
   dirigenza.
3.  La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2,
   non  trova  applicazione  nei  confronti  degli  enti  locali   in
   situazione  di  dissesto o di deficit strutturale, per i quali non
   sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione  dell'ipotesi  di
   bilancio stabilmente riequilibrato.
4.  Gli  importi  previsti  dal  comma 1, lett. b), c) e dal comma 2,
   possono essere resi disponibili  solo  a  seguito  del  preventivo
   accertamento  da  parte  dei  servizi  di  controllo interno o dei
   nuclei di valutazione delle effettive disponibilita'  di  bilancio
   dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione
   e  riorganizzazione delle attivita' ovvero espressamente destinate
   dall'ente   al   raggiungimento   di   specifici   obiettivi    di
   produttivita' e di qualita'.
5.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi di
   riorganizzazione  finalizzati  ad  un  accrescimento   di   quelli
   esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
   personale  in  servizio  cui  non possa farsi fronte attraverso la
   razionalizzazione delle strutture e/o  delle  risorse  finanziarie
   disponibili  o che comunque comportino un incremento stabile delle
   dotazioni organiche, gli enti,  nell'ambito  della  programmazione
   annuale  e  triennale  dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs.
   29/93, valutano  anche  l'entita'  delle  risorse  necessarie  per
   sostenere  i  maggiori  oneri del trattamento economico accessorio
   del personale da impiegare nelle nuove attivita' e ne  individuano
   la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio.
                               ART. 16
                        Norme programmatiche
1.  A decorrere dall' 1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate
   alla  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  possono
   essere   integrate   dagli   enti   nell'ambito   delle  effettive
   disponibilita' di bilancio. Possono avvalersi di tale facolta' gli
   enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti
   dal bilancio, individuati in un'apposita intesa che le  parti  del
   presente  CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a
   tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del
   presente contratto entro il mese successivo alla  data  della  sua
   stipulazione.
2.  Salvo  diversa  disciplina  eventualmente  definita tra, le parti
   stipulanti il presente CCNL,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  2,
   ultimo  periodo del CCNL del 31.3.1999, a decorrere dall'1.1.2001,
   il costo  medio  ponderato  del  personale  collocato  in  ciascun
   percorso  economico  di sviluppo non puo' superare il valore medio
   del percorso dello stesso.
                               ART. 17
  Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
                    umane e per la produttivita'
1. Le risorse di  cui  all'art.  15  sono  finalizzate  a  promuovere
   effettivi  e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza
   e di efficacia degli enti e delle amministrazioni  e  di  qualita'
   dei  servizi  istituzionali  mediante la realizzazione di piani di
   attivita'  anche  pluriennali  e  di  progetti  strumentali  e  di
   risultato  basati  su  sistemi  di  programmazione  e di controllo
   quali- quantitativo dei risultati.
2. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, le risorse  di  cui
   all'art. 15 sono utilizzate per:
a)  erogare  compensi  diretti  ad incentivare la produttivita' ed il
   miglioramento  dei  servizi,  attraverso  la   corresponsione   di
   compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di
   costo,  e/o  individuale,  in modo selettivo e secondo i risultati
   accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art.  6
   del CCNL del 31.3.1999;
b)  costituire  il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi
   collegati alla progressione economica nella categoria  secondo  la
   disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale
   fondo  e'  determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15,
   in sede di contrattazione integrativa decentrata;  in  tale  fondo
   restano  comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto
   di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di  sviluppo  della
   progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale
   in servizio.
c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione
   e  risultato  secondo  la  disciplina  dell'art.  10  del CCNL del
   31.3.1999,  con  esclusione  dei  Comuni  di   minori   dimensioni
   demografiche  di  cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della
   determinazione del fondo, a valere sulle risorse di  cui  all'art.
   15,   gli   enti   preventivamente   istituiscono   le   posizioni
   organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999  e
   ne  definiscono  il  valore  economico  il  cui  ammontare  totale
   corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso.  Per  gli
   enti  destinatari  delle  disposizioni richiamate nell'art. 11 del
   CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da  tale  articolo
   anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.
d)  il  pagamento  delle indennita' di turno, rischio, reperibilita',
   maneggio valori,  orario  notturno,  festivo  e  notturno-festivo,
   secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma
   7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28
   del   DPR   347/1983,  dall'art.  49  del  DPR  333/1990  e  dalle
   disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
e)  compensare  l'esercizio  di  attivita'   svolte   in   condizioni
   particolarmente  disagiate  da parte del personale delle categorie
   A, B e C;
f)  compensare  l'eventuale  esercizio  di  compiti  che   comportano
   specifiche  responsabilita' da parte del personale delle categorie
   B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di  cui
   all'art.  11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresi'
   specifiche  responsabilita'  affidate al personale della categoria
   D,  che  non  risulti  incaricato  di  funzioni  dell'area   delle
   posizioni  organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8
   a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000
   lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli  altri  Enti;  sino
   alla  stipulazione  del  contratto  collettivo  integrativo  resta
   confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995
   nonche' dell'art. 2,  comma  3,  secondo  periodo,  del  CCNL  del
   16.7.1996.  La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le
   modalita' di verifica del permanere  delle  condizioni  che  hanno
   determinato  l'attribuzione  dei  compensi previsti dalla presente
   lettera.
g) incentivare le specifiche attivita' e prestazioni  correlate  alla
   utilizzazione  delle  risorse  indicate  nell'art.  15,  comma  1,
   lettera k).
h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il  personale
   coinvolto  nella  realizzazione  di specifici progetti finalizzati
   coerenti con il programma pluriennale di attivita', utilizzando le
   risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. n),  destinate  in  via
   esclusiva a tali finalita'.
3.  Le  risorse  di  cui  al comma 2 lett. c) sono incrementate della
   somma necessaria al pagamento della  indennita'  di  L.  1.500.000
   prevista  dall'art.  37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il
   personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava  alla  data
   di  stipulazione del presente contratto e che non sia investito di
   un incarico di posizione organizzativa ai sensi  dell'art.  9  del
   CCNL   del  31.3.1999.     Tale  importo  viene  ricompreso  nella
   retribuzione  di  posizione  eventualmente  attribuita  ai   sensi
   dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.
4.  Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al
   pagamento  degli  incrementi  economici  spettanti  al   personale
   collocato   in   tutte   le  posizioni  previste  dal  sistema  di
   classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell' art.
   7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999.
5. Le somme non utilizzate o  non  attribuite  con  riferimento  alle
   finalita' del corrispondente esercizio finanziario sono portate in
   aumento delle risorse dell'anno successivo.
6.  Gli  istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti
   non modificate e fino all'attuazione  della  disciplina  dell'art.
   24,  comma  2,  lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati
   dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse  dei  fondi
   previsti  dal  comma  2,  lettere  b)  e c) avviene sulla base del
   modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del
   CCNL del 31.3.1999
7. Al fine di incentivare i processi di mobilita' previsti  dall'art.
   44 della legge n.449/97 e dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29/93 nonche'
   quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema
   delle  autonomie  locali, gli enti possono prevedere la erogazione
   di specifici compensi una tantum al  personale  interessato  dagli
   stessi,  in  misura non superiore a sei mensilita' di retribuzione
   calcolata  con  le  modalita'  dell'indennita'   sostitutiva   del
   preavviso, nei limiti delle effettive capacita' di bilancio e, per
   le  Regioni,  anche  attraverso l'utilizzo delle risorse correlate
   alla disciplina dell'art. 22, comma 2, del DPR 333/90.
                               ART. 18
             Collegamento tra produttivita' ed incentivi
1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a)
   ed  h)  e'  strettamente  correlata  ad  effettivi  incrementi  di
   produttivita' e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed
   e'  quindi  attuata,  in  unica soluzione ovvero secondo modalita'
   definite a'  livello  di  ente,  dopo  la  necessaria  verifica  e
   certificazione  a  consuntivo  dei  risultati  totali  o  parziali
   conseguiti,   in   coerenza   con   gli   obiettivi    annualmente
   predeterminati  secondo  la  disciplina  del  D.Lgs,  n. 29/1993 e
   successive modificazioni ed integrazioni.
                               ART.19
            Finanziamento degli oneri di prima attuazione
1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  riclassificazione  del   personale
   previsto  dall'art.  7,  commi  3 e 4 e dall'art. 12, comma 4, del
   CCNL del 31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale  delle
   risorse,  dei  singoli enti indicate nell'art. 2, comma 2 del CCNL
   del  16.7.1996.  Le  disponibilita'   dei   fondi   destinati   al
   trattamento economico accessorio per l'anno 1998 e successivi sono
   ridotte in misura proporzionale.
2.  Agli  oneri  derivanti  dal  pagamento delle prime tre mensilita'
   degli incrementi tabellari previsti dall'art.  12,  comma  1,  del
   presente contratto, con decorrenza dall'1.7.1999, si fa fronte con
   le  risorse  finanziarie che i bilanci dei singoli enti hanno gia'
   destinato alle spese per il trattamento  economico  del  personale
   per   l'anno   1999,   secondo  la  programmazione  triennale  dei
   fabbisogni, e senza necessita' di ulteriori integrazioni.
                               ART. 20
 Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni
               dell'area delle posizioni organizzative
1. La disciplina dell'art. 18 della legge 109/1994 e dell'art.    69,
   comma  2, del DPR 268/1987, trova applicazione anche nei confronti
   del personale incaricato di una  delle  funzioni  dell'area  delle
   posizioni   organizzative  ai  sensi  dell'art.  9  del  CCNL  del
   31.3.1999.
2. Nelle IPAB che risultino privi di posizioni  di  categoria  D,  la
   disciplina  degli  artt.  8,  9  e  10  si  applica  ai dipendenti
   classificati nella categoria C. In tal caso  il  valore  economico
   della  retribuzione  di  posizione  puo'  variare  da un minimo di
   6.000.000 ad un massimo di 15.000.000 e comunque nei limiti  delle
   risorse del fondo previsto dall'art. 17, comma 2 lett. c).
                               ART. 21
   Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina
               contrattuale sul trattamento economico
1.  Nelle  ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
   del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di
   disposizioni legislative, regolamentari o di  atti  amministrativi
   che  abbiano  attribuito  trattamenti  economici  in contrasto con
   quelli previsti o confermati dal presente  CCNL,  i  piu'  elevati
   compensi,  assimilabili  al  trattamento  fondamentale per il loro
   carattere di fissita' e di  continuita',  eventualmente  percepiti
   dal   personale  sono  riassorbiti  nei  limiti  degli  incrementi
   previsti dall'art. 12; la eventuale differenza viene mantenuta  ad
   personam.
2.  I  risparmi  di  spesa conseguenti alla applicazione del comma 1,
   nonche' quelli  correlati  alla  disapplicazione  di  disposizioni
   riguardanti  il  trattamento economico accessorio, incrementano le
   risorse dell'art. 15 destinate alla produttivita' e alle politiche
   di sviluppo delle risorse umane secondo  la  disciplina  dell'art.
   17.
3.  La  disciplina  dei  commi  1  e  2  trova applicazione anche nei
   confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle
   Autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale   ai   sensi   delle
   disposizioni  vigenti,  anche  con  riferimento  alla  indennita',
   comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma  3  della  legge
   253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.
                              TITOLO IV
                               ART. 22
                         Riduzione di orario
1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in piu' turni o
   secondo  una  programmazione  plurisettimanale, ai sensi dell'art.
   17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati  al
   miglioramento  dell'efficienza  e  dell'efficacia  delle attivita'
   istituzionali  ed  in  particolare  all'ampliamento  dei   servizi
   all'utenza,  e'  applicata,  a  decorrere dalla data di entrata in
   vigore  del  contratto  collettivo  decentrato  integrativo,   una
   riduzione   di   orario   fino  a  raggiungere  le  35  ore  medie
   settimanali. I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del
   presente  articolo  devono  essere  fronteggiati con proporzionali
   riduzioni del lavoro straordinario, oppure con  stabili  modifiche
   degli assetti organizzativi.
2.  I  servizi  di  controllo  interno  o  i  nuclei  di valutazione,
   nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'art. 20  del  D.
   Lgs.    29/93,  verificano  che  i  comportamenti degli enti siano
   coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1,  segnalando
   eventuali situazioni di scostamento.
3.  La  articolazione  delle  tipologie dell'orario di lavoro secondo
   quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 e'  determinata  dagli  enti
   previo  espletamento  delle  procedure  di  contrattazione  di cui
   all'art. 4.
4. Le parti si impegnano a riesaminare  la  disciplina  del  presente
   articolo  alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti
   la materia.
                               ART. 23
                 Sviluppo delle attivita' formative
1. Le parti concordano nel ritenere  che  per  la  realizzazione  dei
   processi  di  trasformazione  degli  apparati pubblici occorre una
   efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta  anche,
   al  personale  in  distacco  o  aspettativa  sindacale,  che  puo'
   realizzarsi, tra l'altro,  mediante  la  rivalutazione  del  ruolo
   della   formazione   che   costituisce  una  leva  strategica  per
   l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la  condivisione
   degli  obiettivi  prioritari  del  cambiamento.  L'accrescimento e
   l'aggiornamento professionale vanno, percio', assunti come  metodo
   permanente   per   assicurare   il   costante   adeguamento  delle
   competenze, per favorire il  consolidarsi  di  una  nuova  cultura
   gestionale  improntata  al risultato, per sviluppare l'autonomia e
   la capacita' innovativa e di iniziativa delle posizioni  con  piu'
   elevata  responsabilita'  ed  infine  per  orientare i percorsi di
   carriera di tutto il personale.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1,  le  parti
   convengono    sulla    esigenza   di   favorire,   attraverso   la
   contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo
   incremento dei finanziamenti  gia'  esistenti  da  destinare  alla
   formazione,  nel  rispetto  delle effettive capacita' di bilancio,
   anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione  europea
   ed  il  vincolo  di reinvestimento di una quota delle risorse rese
   disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione.
   In conformita' a  quanto  previsto  dal  Protocollo  d'intesa  sul
   lavoro  pubblico  del 12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si
   perverra' alla destinazione alle finalita' previste  dal  presente
   articolo  di  una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva
   del  personale.  Le  somme  destinate  alla formazione e non spese
   nell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  sono  vincolate  al
   riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalita'.
3.  In  sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, una
   quota delle risorse di cui al comma 2 puo' essere  destinata  alle
   finalita' previste dall'art. 35 bis, comma 5, del D. Lgs. 29/93.
4.  Gli  enti  di  minori  dimensioni  demografiche appartenenti agli
   ambiti  territoriali  definiti  ai  sensi  dell'art.   6   possono
   associarsi   per   realizzare   iniziative   formative  di  comune
   interesse.
                              TITOLO V
                     NORME FINALI E TRANSITORIE
                               ART. 24
Norma di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, a partire dal  mese  successivo
   alla  data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile
   1999, la regolamentazione delle procedure di conciliazione in sede
   sindacale nonche' quelle di arbitrato relative  alle  controversie
   individuali di lavoro.
2.  Le  parti  si  impegnano altresi' a negoziare, a partire dal mese
   successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il
   30 aprile 1999, la regolamentazione dei seguenti istituti:
a) forme contrattuali flessibili  di  assunzione  e  di  impiego  del
   personale,  tenuto  conto di quanto previsto dall'art. 36, comma 7
   del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni  e
   dall'art.  4  della  legge  191/98,  in  coerenza  con  i principi
   desumibili dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente nel
   lavoro privato.
b) il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare  con
   particolare riferimento ai seguenti aspetti:
-  l'integrale rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 124/1993, dalla
   L. 335/95, dalla L. 449/97  e  loro  successive  modificazioni  ed
   integrazioni in favore del personale assunto dall'1.1.1996 nonche'
   di  quello  che  abbia  optato  per  l'applicazione  della  stessa
   disciplina;
- la trasformazione dell'indennita' premio di fine servizio  in  TFR;
   le   trattenute   attualmente   operate   ai  lavoratori  ai  fini
   dell'indennita' premio di fine  servizio;  la  quota  del  TFR  da
   destinare  alla previdenza integrativa; la possibilita' di erogare
   anticipazioni sul TFR;
- modalita' di finanziamento della previdenza complementare;
c) turni,  rischio,  maneggio  valori,  orario  notturno,  festivo  e
   notturno  festivo, reperibilita' ed altri istituti aventi riflesso
   sul trattamento economico  accessorio,  ivi  compreso  quello  del
   personale educativo degli asili nido;
d) nell'assoluto rispetto della quantita' dei servizi erogati e senza
   aggravi di costo, l'orario:
-  del personale docente delle scuole materne; del personale docente,
   di sostegno e per  attivita'  integrative  delle  scuole  di  ogni
   ordine e grado;
- del personale educativo degli asili nido;
-  dei  docenti  della formazione professionale dipendenti dagli enti
   del comparto;
e) le problematiche del personale dell'area di  vigilanza  addetto  a
   compiti  di  responsabilita'  di  servizio  e'  di coordinamento e
   controllo collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente
   alla vigenza  del  DPR  268/87  ovvero  anche  successivamente,  a
   seguito   di  procedure  concorsuali  per  il  conferimento  delle
   specifiche funzioni gerarchiche, fermo  restando  quanto  previsto
   nell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999;
f)   il  completamento  della  disciplina  delle  mansioni  superiori
   prevista dall'art. 56 del D. Lgs. n. 29/93, per la parte demandata
   alla contrattazione;
g) il trattamento economico del personale in distacco sindacale
2.  Le  parti  si  impegnano  a  ridefinire  entro  il  30.4.1999  la
   regolamentazione  di  tutti  gli  altri  istituti  attinenti  agli
   aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro per  i  quali
   si applica, in via transitoria, l'art.26.
                               ART. 25
                      Monitoraggio e verifiche
1.  Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
   concernenti l'organizzazione del lavoro,  l'ambiente,  l'igiene  e
   sicurezza   del   lavoro,   i   servizi  sociali,  possono  essere
   costituite,  a  richiesta,  in  relazione  alle  dimensioni  delle
   amministrazioni   e   senza   oneri   aggiuntivi  per  le  stesse,
   Commissioni  bilaterali  ovvero  Osservatori  con  il  compito  di
   raccogliere  dati  relativi  alle predette materie - che l'ente e'
   tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine  ai  medesimi
   temi.  I  Comitati  per  le  pari opportunita', istituiti ai sensi
   delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono
   i compiti previsti dal presente comma.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che  non  hanno
   funzioni  negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una
   adeguata rappresentanza femminile.
3. Le Regioni, l'ANCI, UPI, l'UNIONCAMERE,  l'UNCEM,  le  IPAB  e  le
   organizzazioni  sindacali  possono prevedere la costituzione di un
   Osservatorio, con le finalita' di cui al comma 1,  in  materia  di
   mobilita'  relativa  a  trasferimento  di  funzioni o ad eventuali
   esuberi a seguito di processi di riorganizzazione  o  di  dissesto
   finanziario  nonche'  sui  processi  di formazione e aggiornamento
   professionale nonche' sull'andamento della contrattazione e  delle
   controversie individuali.
                               ART. 26
               Disposizioni transitorie e particolari
1.  In  via  transitoria  e  fino  alla completa attuazione di quanto
   previsto nell'art. 24, la  regolamentazione  di  cui  all'art.  2,
   commi  2  e 3, del D. Lgs. n. 29/93 degli istituti e delle materie
   non disciplinati dai contratti collettivi  vigenti  nel  comparto,
   stipulati  ai  sensi  dello  stesso decreto legislativo, e' quella
   contenuta nelle previgenti disposizioni di legge o  degli  accordi
   recepiti  in decreti del Presidente della Repubblica, in base alla
   legge 93/1983.
2.  Fino  all'attuazione  di  quanto  previsto,  dall'art.  24, resta
   confermata la disciplina delle indennita' previste  dal  commi  1,
   lett.  b), c), d) ed e), 2 e 3 dell'art. 37 nonche' dagli artt. 44
   e 46 del CCNL del 6.7.1995.
3.  Il  personale  degli enti del comparto, assegnato alle segreterie
   della Conferenza Stato-Regioni, della  Conferenza  Stato-Citta'  e
   Autonomie  Locali e della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.
   10 del D.  Lgs. 28.8.1997 n. 281, conserva la titolarita' a fruire
   integralmente   della   disciplina   sul   trattamento   economico
   fondamentale  ed accessorio vigente per tutto il personale di pari
   categoria, ivi compresa quella definita in sede di  contrattazione
   decentrata  integrativa,  con oneri a carico delle amministrazioni
   di  appartenenza  anche  per   le   quote   relative   al   lavoro
   straordinario ed al trattamento di missione.
4.  Nella stipulazione dei contratti individuali gli enti non possono
   inserire clausole peggiorative delle disposizioni dei  CCNL  o  in
   contrasto con norme di legge.
                               ART. 27
         Norma di collegamento alla legislazione regionale.
1.  I  richiami  alle  disposizioni  dei Decreti del Presidente della
   Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il personale
   degli  enti  locali  sono  riferiti  anche   alle   corrispondenti
   disposizioni  delle  leggi  regionali  di recepimento dei medesimi
   accordi.
                               ART. 28
                           Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente  CCNL  e  del  CCNL  sulla
   revisione  del  sistema di classificazione del personale stipulato
   in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del  personale
   del  comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in
   relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate  e,
   in particolare, le seguenti disposizioni:
- artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90;
   tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;
-  artt.  10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62, comma 1, 69, comma
   1, 71 e 73 del DPR 268/87;
- allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;
- art. 10, 27 del DPR 347/83;
- art. dal 3 all'8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
- artt. 27 bis, dal  31  al  34,  38  del  CCNL  del  6.7.1995,  come
   integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;
-  artt.  35  e  36  del  CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo
   periodo, del  CCNL  del  16.7.1996,  con  effetto  dalla  data  di
   stipulazione del contratto collettivo integrativo;
-  artt.  2,  3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co.3
   dell'art.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza
   e quarta qualifica funzionale;
- art.16, comma 3, della  legge  253/1990  dalla  data  di  effettiva
   attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.
2.  Dalla  data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate
   dai  singoli  enti  del  comparto,  in   esercizio   di   potesta'
   legislativa  o  regolamentare,  incompatibili  con i CCNL indicati
   nello stesso comma 1.
                                                            TABELLA A
                                                      AUMENTI MENSILI
===================================================================
CATEGORIE    POSIZIONI ECONOMICHE    Dal 01.11.1998  dal 01.07.1999
===================================================================
ex - VIII        Categoria D            54.000           45.000
livello
-------------------------------------------------------------------
ex - VII         Categoria D            54.000           45.000
livello
-------------------------------------------------------------------
ex - VI          Categoria C            42.000           35.000
livello
-------------------------------------------------------------------
ex - V           Categoria B            40.000           33.000
livello
-------------------------------------------------------------------
ex - IV          Categoria B            40.000           33.000
livello
-------------------------------------------------------------------
ex -I- II- III   Categoria A            36.000           30.000
livello
-------------------------------------------------------------------
TABELLA B
===================================================================
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE dal 01.11.1998
===================================================================
Categ-    D1         D2       D3         D4        D5
oria  18.719.000 1.900.000 23.915.000 1.733.000 2.000.000
  D                         3.296.000
-------------------------------------------------------------------
Categ-    C1         C2       C3         C4
oria
  C   16.275.000   800.000   829.000  1.100.000
-------------------------------------------------------------------
Categ-    B1         B2       B3         B4        B5        B6
oria  13.345.000   536.000 14.889.000   444.000   547.000  600.000
  B                         1.008.000
-------------------------------------------------------------------
Categ-    A1         A2       A3         A4
oria  12.129.000   400.000    503.000   500.000
  A
-------------------------------------------------------------------
TABELLA C
===================================================================
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DAL 01.07.1999
===================================================================
Categ-    D1         D2       D3         D4        D5
oria  19.259.000 1.900.000 24.455.000 1.733.000 2.000.000
  D                         3.296.000
-------------------------------------------------------------------
Categ-    C1         C2       C3         C4
oria  16.695.000   800.000    829.000 1.100.000
  C
-------------------------------------------------------------------
Categ-    B1         B2       B3         B4        B5        B6
oria  13.741.000   536.000 15.285.000   444.000   547.000  600.000
  B                         1.008.000
-------------------------------------------------------------------
Categ-    A1         A2       A3         A4
oria  12.489.000   400.000    503.000   500.000
  A
-------------------------------------------------------------------
Tabella B bis
tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle
posizioni economiche al 1.11.1998
===================================================================
       D1         D2         D3        D4         D5
D
  18.719.000 20.619.000 23.915.000 25.648.000 27.648.000
                        23.915.000
-------------------------------------------------------------------
      C1         C2         C3        C4
C
  16.275.000 17.075.000 17.904.000 19.004.000
-------------------------------------------------------------------
      BI         B2         B3         B4         B5         B6
B                       14.889.000
  13.345.000 13.881.000 14.889.000 15.333.000 15.880.000 16.480.000
-------------------------------------------------------------------
      A1         A2         A3         A4
A
  12.129.000 12.529.000 13.032.000 13.532.000
===================================================================
Tabella C bis
tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle
posizioni economiche al 1.7.1999
===================================================================
      D1         D2         D3         D4         D5
D
  19.259.000 21.159.000 24.450.000 26.188.000 28.188.000
                        24.455.000
-------------------------------------------------------------------
      C1         C2         C3         C4
C
 16.695.000 17.495.000 18.324.000 19.424.000
-------------------------------------------------------------------
      B1         B2         B3         B4        B5         B6
B
 13.741.000 14.277.000 15.285.000 15.729.000 16.276.000 16.876.000
                       15.285.000
-------------------------------------------------------------------
      A1         A2         A3         A4
A
 12.489.000 12.889.000 13.392.000, 13.892.000
===================================================================
                     Dichiarazione congiunta n 1
Le  parti, in sede di confronto per la definizione dell'intesa di cui
all'art.  16  del  presente  CCNL,  s'impegnano  ad   analizzare   la
situazione  degli enti in condizione di deficit strutturale, anche in
relazione ad eventuali modifiche legislative intervenute.
                     Dichiarazione congiunta n2
Le  parti   concordano   che   nell'ambito   delle   iniziative   per
l'individuazione e collocazione dei profili professionali, in sede di
attuazione  della disciplina sul nuovo sistema di classificazione del
personale, devono essere espressamente definiti e valorizzati  quelli
destinati  allo  svolgimento  delle attivita' degli Enti nei riguardi
dei cittadini.
                     Dichiarazione congiunta n 3
Le parti sottolineano la necessita' che gli  enti  provvedano  ad  un
sollecito adempimento del preciso obbligo previsto dagli artt. 20 del
D.  Lgs.  29/93  e  39,  40 e 41 del D. Lgs. 77/95 relativamente all'
istituzione dei  servizi  di  controllo  interno  o  dei,  nuclei  di
valutazione.  Le  parti  sottolineano,  altresi',  che  il perdurante
inadempimento  potrebbe  anche  essere  considerata  come  fonte   di
responsabilita'  per  la  ritardata  applicazione  ai  dipendenti dei
benefici economici connessi a tale ritardo.
                     Dichiarazione congiunta n 4
Le parti concordano sull'opportunita' che gli enti assumano tutte  le
iniziative  organizzative  necessarie per dare effettiva applicazione
alla disciplina sull'EURO  (moneta  unica  europea)  con  riferimento
all'erogazione del trattamento economico del personale.
                     Dichiarazione congiunta n 5
Le  parti,  in  sede  di  confronto  per  la stipulazione del CCNL da
sottoscrivere entro il 31.03.1999, si impegnano  ad  individuare  una
forma  sperimentale  di  previdenza  sanitaria  integrativa a partire
dalle Camere di Commercio, tenendo conto della normativa vigente.
                     Dichiarazione congiunta n 6
                 per la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale  del  Lavoro),
oltre  250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il
lavoro  minorile  cresce  soprattutto  nelle  zone  dove  aumenta  la
disoccupazione  degli adulti, con gravi conseguenze sul loro sviluppo
psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di concorrere all'impegno delle istituzioni internazionali  e
del  Governo  italiano,  che  ha  sottoscritto  con  le parti sociali
italiane il 16 aprile 1998 la Carta di impegni contro lo sfruttamento
del lavoro minorile, le parti firmatarie si impegnano a dare il  loro
contributo  per  combattere tale fenomeno e a richiedere alle imprese
fornitrici degli enti del comparto che i  prodotti  siano  fabbricati
nel   rispetto   delle   Convenzioni   fondamentali  dell'OIL  ed  in
particolare  della  Convenzione  1138  sull'eta'  minima,   inserendo
apposite clausole nei propri capitolati.
Le  parti  riconfermano  il  principio  dell'assoluto  rispetto delle
singole normative nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento dei
minori.
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento alle problematiche relative alla Polizia Municipale  e
Locale,  le  Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIST CISL, UIL EE.LL.,
FNEL-UGL, DICCAP-SULPM-CONFSAL, C.S.A. ribadiscono il  loro  impegno,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art 24 lettera e) e dal presente
CCNL e in coerenza con quanto, sancito dall'art.7 c. 5 del CCNL sulla
classificazione,  di  razionalizzare  l'ordinamento professionale del
settore, evitando l'appiattimento professionale e  retributivo  delle
figure di coordinamento e controllo.
(firme illeggibili)
Inoltre  si ribadisce la necessita' di giungere in tempi brevi ad una
definizione del ruolo della Polizia Municipale e  Locale  all'interno
del  Comparto autonomie locali, tesa a sottolineare la specificita' e
peculiarita' delle attivita' svolte a livello territoriale, giungendo
ad una adeguata e coerente  strumentazione  contrattuale  che  sappia
cogliere   la   complessita'  degli  interventi  e  delle  competenze
richieste agli operatori del settore, disegnando un modello in  grado
di  rispondere,  nel contempo, sia alle sollecitazioni che provengono
dai bisogni dei cittadini, sia dando un  giusto  riconoscimento  alle
esigenze   professionali   ed  economiche  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori de settore.
Il CCNL  deve  prevedere  in  relazione  alle  caratteristiche  della
Polizia  Municipale  e  Locale,  una  norma  di  impegno rivolta alle
Amministrazioni locali in direzione della  piena  applicazione  della
norma  del  Codice della Strada che istituisce la patente di servizio
per i servizi di Polizia Stradale.
Il CCNL analogamente dovra' definire precise regole di utilizzo delle
risorse economiche  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  208  del
Codice della Strada.
Roma 4 NOV. 1998
C.S.A. COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
FIADEL-CISAL/FIALP-CISAL/CISAS-FISAEL/CONFAIL-UNSIAU
CONFILL ee. ll. - CUSAL / USPPI CUSPEL - FASIL - FADEL
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
  Il   C.S.A.,  nell'apporre  la  sigla  sulla  preintesa  sottoposta
dall'ARAN, dichiara la sua insoddisfazione per quanto riguarda :
- il mancato allineamento  della  decorrenza  del  secondo  scaglione
   degli  aumenti  tabellari all' 1 giugno 1999, cosi' come stabilito
   negli altri contratti del Pubblico Impiego, gia' definiti;
- la mancata applicazione dell'art. 1 D.lgs.  396/97  della  distinta
   disciplina  per le figure di alta professionalita' ed in subordine
   la mancata previsione di una Commissione paritetica  ARAN-OO.  SS.
   per acquisire gli elementi di conoscenza utili alla individuazione
   di  una  separata  area  di  professionisti,  cosi'  come previsto
   dall'Art. 38, del contratto dei  Ministeri.  A  tal  proposito  si
   rileva  che  in  tal  modo  si  accentua,  rifiutando  la suddetta
   proposta, l'appiattimento sia professionale  che  retributivo,  in
   spregio  al  principio di valorizzazione previsto all'art. 3 della
   presente preintesa;
-  conseguentemente a cio' si disattende la disciplina dell'art. 2095
   del Codice Civile;
- il rifiuto di prevedere la possibilita' di pervenire  alla  stipula
   di  polizze  sanitarie  integrative  delle prestazioni erogate dal
   S.S.N.,  cosi'  come  previsto  all'Art.  39  del  contratto   dei
   Ministeriali.
  Infine  si  e'  constatato  che  l'ARAN non ha voluto affrontare il
problema relativo alla situazione di una polizza assicurativa per  le
responiabilita'   civili   e   penali  connesse  all'esercizio  delle
funzioni, cosi' come il rimborso da parte degli Enti della  tassa  di
iscrizione obbligatoria agli Albi professionali.
                                  IL COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
                                                  (firma illeggibile)
                  COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
      "FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU,
              CONFILL-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-FANDEL"
                        DICHIARAZIONE VERBALE
Il   Coordinamento   Sindacale   Autonomo-C.S.A.  nel  confermare  le
dichiarazioni ripetutamente espresse in sede di trattative con l'ARAN
per il CCNL relativo sia  all'Ordinamento  Professionale  e  alla  di
disciplina del sistema di classificazione professionale del personale
dipendente  delle  amministrazioni,  sia  per  il CCNL 1998- 2001 del
comparto Regioni e Autonomie Locali,  sottolinea  le  parti  ritenute
illegittime, allegando la seguente dichiarazione a verbale.
1.  La  garanzia  delle specifiche figure professionali iscritte agli
albi, e' stata assicurata dalla legge n. 59  del  15  marzo  1997  di
delega  al  Governo che all' art 11, comma 4, lettera d), quale norma
inderogabile   stabilisce   "che   i   decreti   legislativi   e   la
contrattazione   possono   distinguere   la  disciplina  relativa  ai
dirigenti   da   quella   concernente   le    specifiche    tipologie
professionali",  relative  ai  laureati  iscritti  agli  albi  e...."
stabiliscano  altresi',  una  distinta  disciplina  per   gli   altri
dipendenti    pubblici   che       svolgono   qualificate   attivita'
professionali,  implicanti  la  iscrizione  agli  albi"   concernenti
dipendenti diplomati abilitati alla professione.
2.  Il  decreto  legislativo  n. 396 del 4 novembre 1997 all' art. 1,
comma 3 prevede che per le  figure  professionali,  in  posizione  di
elevata  respnsabilita', svolgono compiti di direzione (concernenti i
quadri)  o  che  comportano  iscrizione  agli  albi  (conocernenti  i
professionisti),  sono  stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto.
3.  Tali  norme  legislative  in  quanto  inderogabili,  sono   state
rispettate  dagli  altri ordinamenti professionali di Comparto di cui
al  CCNL  degli  enti  pubblici  non  economici   e   dei   ministeri
sottoscritti  dall'ARAN  e dai sindacati rappresentativi nei comparti
sopracitati.
4. L'ordinamento relativo al comparto Regioni e Autonomie Locali,  ha
palesemente  violato  le  nome  legislative  sopra richiamate poiche'
anziche' escludere dall'Ordinamento Professionale le figure  iscritte
agli  albi,legislativamente  protette,  le ha comprese nella fascia C
(geometri, periti industriali) e  fascia  D  (architetti,  ingegneri,
avvocati,   geolologi   e   altro   personale   laureato),  dando  la
possibilita' alle amministrazioni attraverso agli articoli 8 e 9  del
CCNL  sull'"Ordinamento professionale", non solo di far conferire gli
incarichi professionali  anziche'  dal  legale  rappresentante  della
amministrazione,  direttamente  dai dirigenti per la durata di cinque
anni, non considerando che le amministrazioni assumono  per  concorso
pubblico,  professionisti laureati e diplomati iscritti agli albi per
l'esercizio   della   professione   pubblica   senza   soluzioni   di
continuita',  ma  anche  e'  stata  assegnata loro la possibilita' di
revocare tali incarichi a  seguito  di  risultati  negativi,  il  cui
accertamento,  viceversa,  e' riservato dalla legge in esclusiva alla
disciplina degli Ordini professionali, come ripetute  sentenze  della
Cassazione  hanno  sempre  sancito,  evidenziando  il  loro  "status"
professionale, oltre quello impiegatizio.
5.  In  conclusione  l'appiattimento  dei  valori  professionali  che
trovano  la  loro fonte primaria nella legge professionale, evidenzia
negli enti locali, la debolezza delle amministrazioni non disposte  a
pagare  il  giusto  prezzo per acquistre le elevate professionalita',
come chiaramente denuncito al Parlamento dal  doc.  CXI  in  data  23
ottobre   1996,   alla   quale   debolezza   si   agginge  l'addebito
dell'immotivata soppressione dell'area contrattuale  riservata  dalla
legge  alla  specifica normativo-economica degli iscritti agli albi e
di riflesso, alla loro ecclusione di  una  adeguada  presenza  R.S.U.
mediante  la  istituzione  di  specifici  collegi elettorali, a causa
della  loro  modesta  incidenza  nelle  piante  organiche,  viceversa
previsto dal comma 10 dell' art. 6 del d.lg.vo n.  396/97.
6.  Il  rifituto  al  rimborso  della iscrizione agli albi, richiesto
dalle amministrazioni in sede di concorso pubblico pena la  decadenza
dell'assunzione,  crea  l'assurdo  che  un  dipendente deve sostenere
annualmente, nell'interesse della  amministrazione  di  appartenenza,
una  spesa  spesso  di  centinaia  di  migliaia  di  lire,  per poter
lavorare, cosi' come deve affrontare i rischi professionali senza che
la amministrazione provveda alla loro copertura mediante una  polizza
assicurativa.
Per  quanto sopra dichiarato, nel respingere le parti contrattuali in
violazione alla legge, si riserva ogni iniziativa giurisdizionale per
eliminare  le  parti  del  contratto  ritenute  illegittime  e/o   in
contrasto con i provvedimenti legislativi sopracitati.
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO          CUSPEL-ANTEL-USPPI
      (firma illeggibile)                 (firma illeggibile)